Abbattere le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro

Eliminare le barriere fisiche nei luoghi di lavoro è il primo passo per garantire a tutti e a tutte pari dignità, come persone che lavorano e come cittadini e cittadine.

Il primo articolo della nostra Costituzione recita “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Il diritto al lavoro è la condizione essenziale perché tutti i cittadini e tutte le cittadine siano liberi e uguali, lo strumento attraverso cui le persone possono emanciparsi e realizzarsi. Quindi, la Repubblica italiana ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3 della Costituzione).

Le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sono sicuramente uno degli ostacoli più importanti ed evidenti, perché limitano la libertà di movimento e azione e impediscono a chi ha difficoltà motorie o sensoriali di lavorare in condizioni di pari dignità e con gli stessi diritti delle altre persone.

È per questo che l’Italia, negli anni, ha adottato alcuni provvedimenti che mirano ad abbattere le barriere fisiche che impediscono l’accesso alle aziende e alle attività produttive, affiancando a queste misure anche alcuni provvedimenti per garantire alle persone con disabilità il diritto di lavorare in sicurezza.

Tra i riferimenti normativi più importanti ricordiamo il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, che introduce alcuni princìpi fondamentali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I requisiti da rispettare

Il D.M. 236/1989 indica i requisiti che i datori di lavoro devono rispettare per permettere a persone con disabilità e a persone con difficoltà motorie di entrare e muoversi negli spazi lavorativi che le ospitano.

Il decreto prevede nello specifico tre livelli di qualità degli edifici: accessibilità, visitabilità e adattabilità.

  • Per accessibile si intende un edificio che può essere raggiunto anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si tratta quindi di un fabbricato strutturato in modo che queste persone possano raggiungere le singole unità immobiliari, usare gli spazi e le attrezzature in sicurezza e autonomia. 
  • Un edificio è visitabile, invece, quando le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono accedere agli spazi di relazione e ad almeno un bagno. Ne consegue che il suo accesso è più limitato, rispetto al criterio precedente. 
  • Infine, un edificio si dice adattabile quando può essere modificato nel tempo per permettere anche a chi ha ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali di entrarvi e fruire degli spazi.

Le disposizioni cui attenersi, però, non sono le stesse per tutti i luoghi di lavoro.

Alcune aziende, per esempio, devono strutturare gli spazi perché sia rispettato solamente il requisito dell’adattabilità o della visitabilità, mentre altre, invece, hanno l’obbligo dell’accessibilità.

Perché questa distinzione?

Dipende dalle caratteristiche della singola attività economica.

Collocamento obbligatorio, apertura al pubblico e criteri

Per capire quale fra i requisiti di accessibilità, visitabilità o adattabilità deve essere rispettato, bisogna innanzitutto sapere se l’azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

La legge, infatti, prevede che chi ha un’azienda con un numero minimo di 15 dipendenti debbano assumere almeno un lavoratore disabile, perciò il luogo di lavoro deve essere accessibile; se invece l’azienda non è fra le attività che rientrano nel collocamento obbligatorio, basta rispettare il solo requisito dell’adattabilità.

Dopodiché bisogna capire se si tratta di un’attività aperta al pubblico. Se è così, deve essere rispettato il requisito della visitabilità.

Inoltre, le attività aperte al pubblico che occupano una superficie netta superiore a 250 metri quadri devono fare in modo che almeno un bagno sia accessibile anche alle persone con disabilità.

Poter accedere agli spazi, però, non basta a garantire pari dignità e libertà a tutte le persone che lavorano per l’azienda: anche chi ha difficoltà motorie o sensoriali deve poter lavorare in sicurezza.

Disabili e sicurezza nei luoghi di lavoro: le condizioni da rispettare

L’articolo 63 del Testo Unico n.81 del 9 aprile 2008 stabilisce che “i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.”

Quindi chi possiede un’azienda deve fare in modo che anche chi ha disabilità possa lavorare in sicurezza e senza pericoli per la sua salute, strutturando gli spazi di lavoro di conseguenza.

Perciò porte, vie di circolazione, scale, servizi igienici e posti di lavoro usati o occupati direttamente da persone che lavorano e che hanno una disabilità devono essere strutturati tenendo conto della loro sicurezza.

Queste disposizioni si applicano ai luoghi di lavoro utilizzati dal 1° gennaio 1993. Per gli edifici usati prima di questa data, il datore di lavoro deve adattare il bagno in modo che anche le persone con disabilità possano raggiungerlo, muoversi al suo interno e fruirne.

C’è poi un ulteriore obbligo a carico di datori di lavoro, pubblici e privati: devono garantire la piena uguaglianza nei luoghi di lavoro attraverso l’accomodamento ragionevole come stabilito dalla legge n. 18/2009.

Accomodamento ragionevole nei luoghi di lavoro

Per rendere il posto di lavoro accessibile alle persone disabili, nel rispetto della loro professionalità e dignità, non è sempre necessario mettere in campo ristrutturazioni importanti. A volte bastano anche piccole modifiche o cambiamenti di tipo gestionale.

Può trattarsi, per esempio, di un parcheggio riservato vicino all’entrata dell’azienda, dell’installazione di un corrimano, di una scrivania regolabile, o di strumenti hardware e software specifici. Sono accomodamenti che vanno concordati con le persone disabili, nel rispetto delle loro esigenze, e tenendo conto delle loro capacità motorie, sensoriali e del tipo di attività lavorativa svolta.

Eliminare gli ostacoli fisici in azienda: una scelta per tutti e tutte

Le misure per rendere il luogo di lavoro un vero spazio di collaborazione e realizzazione professionale passano necessariamente dall’abbattimento delle barriere architettoniche.

Come abbiamo visto, a volte bastano alcune piccole modifiche perché tutti e tutte possano lavorare alla pari; in altre situazioni, invece, sono necessari interventi più consistenti.

Nel caso di un edificio su due piani, per esempio, possono essere molto utili un miniascensore o un montascale, per permettere alle persone con difficoltà motorie o sensoriali di spostarsi da un piano all’altro. Una scelta che sarà certamente apprezzata anche dalle altre persone, che potrebbero averne bisogno per spostare carichi pesanti o in caso di infortunio temporaneo.

Eliminare le barriere fisiche è il primo passo per garantire a tutti e a tutte libertà, uguaglianza e pari dignità, come persone che lavorano e che fanno parte della comunità

 

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