Abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici
In questo articolo vediamo quali sono le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche di alberghi, impianti sportivi, scuole, cinema, luoghi di lavoro e negozi.
Dignità, libertà e uguaglianza sono princìpi cardine del nostro ordinamento, che i padri costituenti hanno voluto sancire con forza già nei primi articoli della Carta costituzionale, ma che purtroppo spesso non trovano, nei fatti, piena applicazione. Le barriere architettoniche sono uno degli ostacoli al godimento di questi diritti, perché impediscono a chiunque di muoversi liberamente, non solo alle persone con disabilità permanenti o temporanee, ma anche agli anziani, alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli.
Cosa sono le barriere architettoniche?
Le barriere architettoniche sono elementi e condizioni ambientali che rendono difficile – o addirittura impossibile – gli spostamenti, la possibilità di viaggiare, partecipare alla vita sociale e lavorativa. Sono barriere le scale, i gradini, i marciapiedi, le pavimentazioni dissestate, i vani troppo stretti, alcune porte… In generale, quindi, rientrano in questa categorizzazione tutti gli elementi che limitano la libertà di muoversi e vivere uno spazio.
Dunque, per comprendere se un elemento architettonico costituisce una vera e propria barriera, è necessario capire se può ostacolare, per qualsiasi motivo, la fruizione di uno spazio in modo libero e sicuro da parte di chiunque: sia da parte di persone con disabilità, difficoltà motorie e sensoriali, che di persone anziane o con bambini piccoli. Spesso, infatti, lo stesso elemento architettonico costituisce un ostacolo per molte categorie.
Pensiamo, per esempio, ai gradini di accesso a un edificio. Senza una rampa, sono una barriera insormontabile per le persone sulla sedia a rotelle, per chi manovra un passeggino e per chi cammina usando un deambulatore.
Esempi di barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico
Gli esempi di barriere architettoniche sono moltissimi e incidono su tutti gli ambiti di vita. Parcheggi, scale prive di corrimano, corridoi stretti, finestre alte, luoghi privi di segnaletica, WC non adatti a chi usa la sedia a rotelle, sono presenti in moltissime abitazioni, nei condomini e anche in diversi luoghi pubblici o aperti al pubblico.
La loro presenza limita fortemente la possibilità, non solo di muoversi, ma anche di vivere liberamente la propria quotidianità e i momenti di svago. Per esempio, un turista con disabilità, prima ancora di scegliere la struttura in base alle sue preferenze, deve assicurarsi che l’albergo in cui soggiornerà rispetti i requisiti essenziali che gli permetteranno di godersi la vacanza in autonomia e in sicurezza.
Oggi questa sensibilità è più diffusa, ma non è sempre stato così. Infatti, le prime norme in materia risalgono agli ‘70 del 1900.
Una nuova consapevolezza: la normativa
Se la nostra Costituzione, promulgata nel 1947, sancisce per tutti pari diritti alla dignità, libertà e uguaglianza, è solo diversi decenni dopo che l’Italia ha iniziato ad adottare una serie di disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La normativa è molto complessa e in questo articolo ripercorreremo insieme solo alcune delle principali disposizioni in materia, concentrandoci principalmente sull’eliminazione delle barriere nei luoghi pubblici, in particolare negli alberghi, negli impianti sportivi, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei cinema e nei negozi.
Vediamo dunque quali sono le principali norme italiane per l’abbattimento delle barriere architettoniche, partendo da una prima panoramica e poi approfondendo i requisiti da rispettare a seconda del tipo di edificio pubblico.
I principali riferimenti normativi
La normativa italiana per l’abbattimento delle barriere architettoniche risale agli anni ’70 con l’art. 27 della Legge n.118 del 1971 (seguita dal regolamento di attuazione D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384). Questo articolo prevede per la prima volta che gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione vengano costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 per l‘eliminazione delle barriere architettoniche. L’obiettivo: “facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili”.
A partire da quel momento e a mano a mano che crescono l’interesse e la sensibilità dell’opinione pubblica, aumentano anche i riferimenti normativi, prima con le disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica (Legge 13 del 9 gennaio 1989 e il suo regolamento attuativo, il Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989), poi con la rimozione degli ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative (art. 23 della Legge 104 del 5 febbraio 1992), fino al superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008).
Quelle elencate sono solo alcune delle disposizioni varate nel corso degli anni in materia di barriere architettoniche e fra queste le principali sono la Legge 13/89 e il suo decreto attuativo.
La prima stabilisce quali sono i termini e le modalità con cui garantire l’accessibilità, il secondo introduce la classificazione degli edifici in base a tre livelli di qualità:
1) Accessibilità – quando le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono raggiungere l’edificio, le sue singole unità immobiliari e ambientali, e possono entrarvi facilmente, usare spazi e attrezzature in modo sicuro e autonomo.
2) Visitabilità – quando le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono accedere ad almeno un bagno e agli spazi di relazione, per esempio il soggiorno e la sala da pranzo in casa, e gli ambienti di incontro e servizio nei luoghi di lavoro.
Per cui, rispetto al criterio precedente di accessibilità, nel caso della visitabilità la persona disabile non può accedere liberamente a tutti i locali dell’edificio, ma solo a quelli che le permettono di relazionarsi con gli altri.
3) Adattabilità – quando lo spazio viene modificato per rendere agevole e fruibile l’edificio anche a chi ha ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Segue a distanza di tre anni un altro importante riferimento normativo in materia di barriere architettoniche: la Legge 104 del 1992.
Legge 104/1992 e abbattimento delle barriere architettoniche
La “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” integra la normativa già esistente sulle barriere architettoniche, ma ha anche un obiettivo più ampio. La 104 infatti tratta moltissimi aspetti legati alla vita delle persone con una disabilità e dei loro familiari, che vanno dalla cura all’integrazione sociale, dal diritto all’istruzione, alla formazione professionale e all’integrazione lavorativa. È una norma ampia che nasce da un presupposto: l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono solo se la persona con una disabilità e la sua famiglia possono contare su un sostegno adeguato.
Le disposizioni relative alla rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, e all’abbattimento o al superamento delle barriere architettoniche sono contenute rispettivamente negli articoli 23 e 24 della Legge 104.
L’articolo 23 ha l’obiettivo di permettere anche alle persone con una disabilità di poter fare sport, viaggiare, svagarsi e divertirsi senza “limitazione alcuna”. Gli impianti sportivi quindi devono essere privi di barriere e l’accesso al mare deve essere garantito anche alle persone con disabilità.
L’articolo 24 invece prevede che:
- le concessioni edilizie vengano rilasciate solo se si rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche
- vengano dichiarate inagibili e inabitabili le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico che non permettono l’accesso ai disabili ed in questo caso sono considerati direttamente responsabili progettista, direttore dei lavori, responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità e collaudatore (ciascuno per la propria competenza)
Proposta di legge 1013: obiettivo uniformità
Nell’ottobre del 2017, la Camera dei deputati aveva approvato la proposta di legge 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”. Passata al Senato, la proposta non ha ancora concluso l’iter normativo. Una volta in vigore, dovrebbe aggiornare le prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989 attualmente in vigore.
Alberghi e strutture ricettive
Alberghi, pensioni, campeggi, villaggi turistici e in generale le strutture ricettive, essendo edifici privati aperti al pubblico, rientrano nel campo di applicazione del D.M. 236/1989 (attuativo della Legge 13) e dell’articolo 24 della Legge 104/ 1992.
In particolare, queste attività devono rispettare il requisito della visitabilità e quindi:
- devono rendere accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria tutte le parti e i servizi comuni ed un determinato numero di stanze
- queste stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che permettano anche a chi è sulla sedia a rotelle di muoversi agevolmente
- se le stanze non hanno servizi igienici, la struttura deve avere almeno un bagno nelle vicinanze e sullo stesso piano
- il numero di stanze accessibili deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione da 40 in più
- è opportuno che la struttura preveda in tutte le stanze un allarme sonoro e luminoso
- le stanze accessibili devono trovarsi preferibilmente nei piani bassi o comunque vicino ad un “luogo sicuro statico” o ad una via di uscita accessibile
Oltre a questi requisiti, l’articolo 4 del D.M. 236 stabilisce anche i criteri da seguire per la progettazione di ambienti interni, corridoi, scale, balconi e terrazzi, rampe e parcheggi, con l’obiettivo di rendere le strutture ricettive accessibili anche alle persone con disabilità o difficoltà motorie.
Impianti sportivi
L’articolo 23 della Legge 104/92, come abbiamo visto, stabilisce che anche le persone disabili devono poter praticare sport senza limitazioni, quindi regioni, comuni, consorzi di comuni e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) devono rendere accessibili e fruibili gli impianti sportivi di loro competenza a tutti, comprese le persone che hanno difficoltà motorie o sensoriali.
Gli impianti di grandi dimensioni, come gli stadi di calcio e i palazzetti dello sport, devono essere accessibili e quindi devono prevedere:
- spazi esterni accessibili o almeno un percorso di collegamento tra la strada e l’edificio
- un bagno accessibile e facile da raggiungere su ogni piano
- spazi liberi riservati alle persone su sedia a rotelle vicino alle via di uscita o a luoghi sicuri statici
Invece le piccole strutture come le palestre private e i centri fitness, che hanno un carattere prevalentemente commerciale, sono considerate luoghi aperti al pubblico, quindi, a differenza degli impianti, devono rispettare solo il requisito della visitabilità, per cui devono essere strutturate in modo che le persone disabili possano accedere ad almeno un bagno e agli spazi di relazione, come la reception.
Scuole
La normativa che disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici è una delle prime adottate nel nostro ordinamento. Gli articoli di riferimento sono il numero 28 della legge 118/1971 e l’articolo 18 del DPR 384/1978, che prevedono l’obbligo di rendere accessibile l’edificio che ospita la scuola per garantire la frequenza scolastica a tutti, adeguando le strutture interne ed esterne. Rientrano in questo obbligo anche gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, degli atenei universitari e delle altre istituzioni di interesse sociale nella scuola.
In particolare, è necessario prevedere:
- almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all’accesso dell’edificio
- posti auto riservati
- almeno un servizio igienico accessibile
- arredi e attrezzature didattiche – quindi banchi, sedie, spogliatoi, materiali… – conformi alle caratteristiche richieste da tutti i tipi di disabilità
Luoghi di lavoro e negozi
I riferimenti normativi principali in questo caso sono il D.M 236/1989 relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche ed il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Quest’ultimo stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere i propri dipendenti in condizioni di lavorare in sicurezza. Perciò, se tra essi ci sono persone con disabilità, deve strutturare il luogo di lavoro di conseguenza e fare in modo che porte, scale, docce, bagni, vie di circolazione e postazioni usate da loro siano sicuri.
La norma si applica ai luoghi di lavoro utilizzati dal 1° gennaio 1993. Per gli edifici usati prima di questa data il datore di lavoro deve adattare il bagno in modo che anche le persone disabili possano raggiungerlo, muoversi al suo interno e usarlo.
Il Decreto 236, invece, tratta l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, distinguendo tra aziende tenute al collocamento obbligatorio delle persone disabili e quelle non obbligate, e tra attività aperte o meno al pubblico. La norma si applica agli edifici di nuova costruzione (successivi al 1989) e a quelli precedenti alla sua entrata in vigore ristrutturati dopo il 1989.
Secondo il decreto, le sedi e gli impianti produttivi delle attività tenute al collocamento obbligatorio devono essere accessibili, mentre nelle aziende non obbligate devono essere adattabili.
Se però l’attività è aperta al pubblico, come nel caso dei negozi, deve rispettare il requisito della visitabilità e quindi permettere alle persone con difficoltà motorie o sensoriali di accedere ad almeno un bagno e agli spazi di relazione. Non solo, se l’attività ha una superficie pari o superiore a 250 metri quadrati, deve essere garantita l’accessibilità ad almeno un bagno.
Se questi requisiti non sono soddisfatti, i locali vengono dichiarati inagibili.
Cinema, teatri e sale riunioni
Il quadro normativo italiano prevede il rispetto di alcuni requisiti anche per teatri, cinema, auditorium, spazi destinati ad attività ricreative, sia all’aperto che al chiuso, compresi i circoli privati.
Questi spazi devono rispettare il requisito della visitabilità. Perché sia così, devono essere:
- accessibili gli spazi esterni
- presenti almeno un percorso che colleghi la strada all’ingresso dell’edificio, posti auto riservati, almeno una zona riservata e almeno un servizio igienico dedicato
Se sono presenti un palco o un palcoscenico, l’edificio deve prevedere almeno un camerino/spogliatoio con relativo servizio igienico.
Se poi la sala ha dei posti a sedere – pensiamo quindi a cinema e teatri – vanno previsti due posti riservati ogni 400 o frazione di 400 posti, nei pressi delle vie di esodo o di un luogo sicuro statico e nell’area con pavimento orizzontale. Queste aree devono essere progettate in modo tale da permettere a chi si muove sulla sedia a rotelle di spostarsi e sostare agevolmente.
Il requisito di visitabilità è ulteriormente ribadito dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989, per cui le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati e di ristorazione devono essere visitabili. Vanno quindi previsti una zona riservata, un servizio igienico attrezzato e servizi comuni accessibili.
L’edificio pubblico non è accessibile: cosa fare?
Concludiamo questa panoramica ricordando che, in caso di inadempienze da parte della Pubblica Amministrazione, i cittadini che vogliono segnalare la presenza di barriere architettoniche e far valere i propri diritti, possono rivolgersi al Difensore Civico o scrivere al Sindaco del Comune.
Sono diversi gli interventi per mettersi in regola. La valutazione va fatta caso per caso, ma le soluzioni più efficaci per eliminare le barriere architettoniche vanno dalla realizzazione di rampe di accesso all’installazione di montascale e miniascensori.