Barriere architettoniche

Una rampa di scale o un semplice un gradino possono costituire una barriera architettonica che impedisce la libertà di muoversi per anziani e anziane della terza e quarta età, persone con disabilità permanente o temporanea, o genitori con il passeggino.

Sono barriere architettoniche anche un segnale mancante che non consente a una persona non vedente di orientarsi nei luoghi pubblici, un corrimano posizionato a un’altezza sbagliata o un marciapiede troppo stretto che limita il passaggio con la carrozzella o con il passeggino.

Cosa si intende per barriere architettoniche?

Il Decreto 236/89, che dà indicazioni per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, definisce così le barriere architettoniche, alla lettera A dell’articolo 2:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea

  1. b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti 
  2. c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi

Esempi di barriere architettoniche

Esistono diversi tipi di barriere architettoniche. Vediamo alcuni esempi delle barriere architettoniche che possiamo incontrare nella vita di ogni giorno, dentro e fuori casa:

  • barriere urbane, come rampe con una forte pendenza, scale, porte strette, marciapiedi molto alti o senza scivola per l’accesso, sottopassaggi
  • barriere di localizzazione, ovvero ostacoli dovuti alla distanza delle abitazioni dai luoghi di lavoro e alla mancata organizzazione urbanistica per cui persone disabili o con ridotta capacità motoria devono affrontare percorsi molto lunghi
  • barriere percettive, ovvero impedimenti o difficoltà nell’interpretazione di segnali come, per esempio, semafori che non hanno segnalazione acustica

Dunque una barriera architettonica è un ostacolo fisico che non solo può rendere difficile l’accesso alla propria casa, singola o in condominio, e che può impedire la fruibilità di luoghi ed edifici pubblici, ma che comporta anche un disagio psicologico perché impedisce alle persone di sviluppare forme di socialità.

In Italia sono stati fatti importanti passi avanti con l’emanazione di norme apposite.

Decreto 236/89: i requisiti per una casa accessibile

Nel Decreto 236/89 vengono indicati i requisiti per poter vivere bene in casa:

  • Accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio in cui si vive, di accedere facilmente e di fruire spazi e attrezzature in sicurezza e autonomia
  • Visitabilità: la possibilità, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Si considerano spazi di relazione il soggiorno o la sala da pranzo dell’alloggio e i luoghi di lavoro, servizio e incontro
  • Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo la propria casa per renderla fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

Vediamo insieme le norme italiane più importanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Normativa per l’abbattimento

La prima legge italiana per il superamento delle barriere architettoniche

La prima norma italiana a favore di persone con disabilità è stata la Legge 118 del 1971 che aveva l’obiettivo di stabilire misure per la cura e l’assistenza sanitaria di mutilati e invalidi civili e dava, però, pochissimo spazio al tema dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche per favorire la loro vita sociale.

La legge 13/89 e il Decreto 236/89

La prima legge che affronta il superamento delle barriere, e che è ancora oggi la legge simbolo dell’attenzione a questo problema, è la Legge n° 13 del 9 gennaio 1989 che contiene le “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

A essa ha fatto seguito il Decreto n° 236 del 14 giugno 1989, già citato, in cui vengono definiti i criteri di progettazione e gli accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Vengono inoltre indicate dimensioni e specifiche tecniche delle camere e degli arredi, fissi e mobili.

La Legge n°104/92

Un’altra legge italiana simbolo è la Legge n° 104 del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità che mira a garantire loro l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, a eliminare gli ostacoli che impediscono la massima autonomia e ad assicurare prevenzione e cura.

Gli articoli cardine della Legge 104 sono:

  • l’articolo 23 che stabilisce che non devono esserci ostacoli all’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. Non devono esserci barriere architettoniche negli impianti sportivi e l’accesso al mare deve essere garantito anche alle persone con disabilità
  • l’articolo 24 che, come già stabilito dalla Legge n.13/1989 e dal D.M. n.236/1989, ribadisce che tutti gli edifici privati e pubblici devono essere progettati secondo le prescrizioni che favoriscono il superamento delle barriere architettoniche per poter ottenere il certificato di agibilità e abitabilità e che gli spazi pubblici siano accessibili a tutti e tutte, anche a persone disabili e non vedenti

I decreti più recenti

Il D.P.R. N° 503 del 24 luglio 1996

A distanza di quattro anni, il D.P.R. N° 503 del 24 luglio 1996 abroga il D.P.R. n.384/1978, anche detto Decreto Roncini, e stabilisce che per abbattere le barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici bisogna fare riferimento al D.M. n. 236/1989.

Il Decreto n° 114 del 28 marzo 2008

Il Decreto n° 114 del 28 marzo 2008 contiene le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” e offre indicazioni per favorire la vita sociale. 

Il Decreto si rivolge a tutte le figure che sono coinvolte nel tema dell’accessibilità nell’ambito dei luoghi di interesse culturale e indica i criteri per la loro progettazione, gestione e fruizione, tramite rampe, percorsi, illuminazione e segnaletica apposita, nonché soluzioni alternative a quelle attuali, e anche interessanti casi di studio.

La proposta di legge 1013 del 2017

Dopo quasi 30 anni dalla promulgazione della legge 13/89 è risultato evidente che per abbattere le barriere architettoniche ci fosse ancora molto da fare. Dalla crescente sensibilità verso il tema dell’accessibilità e dalla presa di coscienza dei problemi oggettivi, che quotidianamente milioni di persone dovevano affrontare, è nata l’esigenza di mettere ordine alle varie normative e facilitare la progettazione basata sull'”universal design”.

Così 2017 la Camera ha approvato la proposta di legge 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”, per uniformare i regolamenti esistenti e rendere attuativo il regolamento già esistente. 

Il Decreto 67 del 27 febbraio 2018

Con il cambio di governo la legge non è stata portata avanti. A febbraio del 2018, però, è stato approvato il Decreto 67 del 27 febbraio 2018, che prevedeva la divisione tra le Regioni di 180 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Un’altra legge che merita di essere citata è la finanziaria del 1986, o Legge n° 41 del 28 febbraio 1986, che ha introdotto il concetto di P.E.B.A., ovvero i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Al comma 21 dell’articolo 32, che già parlava di necessità di progettare gli edifici pubblici in maniera conforme alle indicazioni per il superamento delle barriere architettoniche, veniva stabilito che:

per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati […] dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L’importanza dei P.E.B.A. è stata confermata anche nell’art. 24, comma 9 della legge n. 104/1992. I P.E.B.A. hanno come obiettivo l’attivazione delle Amministrazioni Comunali per quanto riguarda gli interventi che permettono di abbattere le barriere architettoniche in città e di rendere spazi ed edifici fruibili da tutti e tutte. 

Ogni Comune avrebbe dovuto individuare e classificare le barriere architettoniche presenti sul territorio e, in seguito, dotarsi di un P.E.B.A. per eliminarle con azioni mirate.

A oggi, però, solo alcune regioni hanno adottato un P.E.B.A.

Uno dei P.E.B.A. di cui si è parlato di più è nato da un “Gruppo di lavoro per la redazione di provvedimenti anche a livello normativo inerenti il superamento delle barriere culturali, cognitive e psicosensoriali nei luoghi della cultura di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali aperti al pubblico e nella fattispecie musei, monumenti aree e parchi archeologici (Decreto. n. 582 del 27.06.2017)”. 

In seguito al loro lavoro, sono state pubblicate sul sito del MiBAC le linee guida per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici.

Barriere architettoniche in condominio

Nonostante le tante leggi emanate in Italia, è ancora possibile trovare barriere architettoniche in condominio e nelle abitazioni private, nei luoghi ed edifici pubblici, barriere che rendono difficile l’accesso a persone anziane, persone disabili o con il passeggino.

Quali sono le principali barriere architettoniche in condominio?

Le principali barriere architettoniche in condominio, che impediscono ad anziani, anziane e persone con disabilità di muoversi in autonomia, sono: i gradini all’ingresso, le rampe di scale, la mancanza di un ascensore o di un corrimano, un portone troppo pesante da aprire.

Come migliorare l’accessibilità in condominio

C’è una soluzione per ognuno di questi ostacoli. Ad esempio, si può decidere di installare un montascale a poltroncina, come Vivace di KONE Motus, utile per anziani e persone che hanno difficoltà a muoversi lungo le scale, o un montascale a pedana, come Fluido di KONE Motus, che può trasportare una persona in carrozzella e un accompagnatore o una persona con il passeggino e la spesa.

Un’altra soluzione può essere installare un miniascensore interno alle scale come Armonico Elettrico di KONE Motus, che occupa poco più di un metro quadro, spesso senza la necessità di opere murarie e consuma meno dei più comuni elettrodomestici. Nel caso in cui non ci sia abbastanza spazio o non si vogliano limitare le dimensioni si può optare per un miniascensore esterno come Dinamico di KONE Motus, che ha misure e design personalizzabili, si installa in poche ore, è silenzioso e a basso consumo energetico.

Migliorare l’accessibilità in edifici privati

Vediamo alcuni accorgimenti che migliorano l’accessibilità in casa:

  • usare una rampa fissa o mobile per superare, in piedi o su una carrozzella, piccoli dislivelli, come i gradini all’ingresso di un edificio; superare la soglia di una porta o porta-finestra con l’aiuto di una pedana passacordolo; installare maniglie ergonomiche e corrimani alla giusta altezza per migliorare la presa e l’apertura delle porte 
  • adeguare gli spazi alle manovre e al passaggio anche di persone in carrozzella o con il passeggino con la sostituzione delle ante a battente con infissi saliscendi, con la scelta di porte a scomparsa o a soffietto, ante a scorrimento per i pensili della cucina, finestre a ribalta, con la possibilità di aperture automatizzate 
  • posizionare interruttori e accessori in modo che siano accessibili a tutti e a tutte. Seguire le indicazioni del Decreto 236/89 per il posizionamento di citofono, interruttori, prese di corrente, e anche mobili. Si può inoltre scegliere di usufruire della domotica per automatizzare apertura e chiusura di porte, attivare l’antifurto, accendere le luci e regolarne l’intensità, e così via. Il tutto può essere fatto con un comando a voce tramite assistenti vocali come Google Home e Amazon Echo

Contributi e detrazioni

Oltre alle indicazioni per la progettazione e l’adeguamento di edifici privati e pubblici e degli spazi della città, alcune leggi mettono a disposizione specifici contributi e agevolazioni per poter abbattere le abbattere le barriere architettoniche della propria casa o del condominio, e ritrovare la libertà di muoversi in autonomia e sicurezza. Ecco le agevolazioni e i contributi in vigore:

Bonus barriere architettoniche 2023

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione di ascensori, miniascensori e servoscala conformi ai requisiti del DM 236/89. Valido anche per la sostituzione dell’impianto esistente, comprese le relative spese di smaltimento e bonifica, e per gli interventi di automazione degli impianti funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. In alternativa alla detrazione, è possibile chiedere lo sconto in fattura. L’agevolazione viene calcolata su un importo complessivo che va da 30.000 a 50.000 euro a seconda del tipo di edificio.

Detrazione fiscale del 50%

La detrazione fiscale del 50% per l’installazione di un dispositivo che aiuta il movimento – montascale a poltroncina, pedana di sollevamento, ascensore – e l’abbattimento delle barriere architettoniche che si inserisce all’interno di una ristrutturazione edilizia. La detrazione IRPEF è valida fino al 31 dicembre 2024, viene restituita in 10 anni con 10 quote annuali dello stesso importo e va calcolata su una spesa massima di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale passerà dal 50% al 36% e la spesa massima passerà da 96.000 euro a 48.000 euro.

Detrazione IRPEF del 19%

La detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di tutto ciò che può servire per accompagnare, sollevare o agevolare il movimento di una persona con disabilità come un montascale a pedana nuovo o la manutenzione di quello già presente in casa. La detrazione si può usare anche per l’adeguamento dell’ascensore al trasporto di una carrozzella. Questa agevolazione è rivolta a persone a cui è stato riconosciuto da altre Commissioni mediche pubbliche lo stato di disabilità secondo le indicazioni della Legge 104 e a invalidi civili, di lavoro o di guerra.

IVA al 4%

IVA al 4% per l’acquisto di strumenti che aiutano a comunicare verbalmente o per iscritto, a controllare l’ambiente circostante, ad avere accesso a informazioni e cultura e beneficiare di esercizi di riabilitazione. Se ne può usufruire anche per l’acquisto dei dispositivi che permettono di abbattere le barriere architettoniche, come il montascale a poltroncina

Contributo della legge 13/89

Contributo della legge 13/89 per gli interventi che favoriscono il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Si può richiedere il contributo statale tramite apposita domanda da presentare entro il 1° marzo di ogni anno al sindaco della città in cui si trova l’edificio, per agevolare il movimento di persone portatrici di “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti”.

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