IVA agevolata per le persone disabili 2024

La condizione di disabilità accertata e certificata garantisce tutele e contributi economici non solo a chi la vive in prima persona, ma anche ai familiari, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico della famiglia.

Tra le forme di agevolazione economica, la normativa tributaria prevede l’IVA ridotta al 4% rispetto all’aliquota ordinaria per l’acquisto di ausili tecnici e informatici, di mezzi per la deambulazione e il sollevamento e dell’automobile guidata dalla stessa persona con disabilità o da un familiare che se ne prende cura.

L’accertamento per accedere alle tutele

A garantire queste tutele è la legge 104/92, “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” a cui hanno diritto le persone che vivono una condizione di disabilità fisica, psichica o sensoriale stabile o in evoluzione, che determina difficoltà sociali, di integrazione e di relazione.

Per accedere alle tutele e alle agevolazioni previste dalla legge 104 è necessaria una procedura di accertamento relativo “alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua”. L’unità sanitaria locale accerta la condizione e si pronuncia con un verbale. Se viene indicata una situazione di gravità (corrispondente al comma 3 dell’articolo 3) il destinatario ha accesso prioritario agli interventi dei servizi pubblici.

Le agevolazioni fiscali per le persone disabili

Tra i diritti riconosciuti a chi vive una condizione di disabilità appaiono le agevolazioni fiscali; per conoscerle nei dettagli è importante consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate che le elenca tra le guide utili e ne indica l’aggiornamento più recente.

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità comprendono:

  • detrazioni Irpef per i figli a carico: la detrazione cambia a seconda dell’età del figlio, se minore o maggiore di tre anni, del numero di figli e in funzione del reddito fino a un tetto massimo di 95.000 Euro, oltre il quale non sono previste detrazioni
  • spese mediche generiche e di assistenza specifica deducibili per intero dal reddito
  • assistenza personale o familiare, con oneri contributivi deducibili dal reddito complessivo e la possibilità di detrarre il 19% delle spese fino a 2.100 Euro per chi ha redditi inferiori a 40.000 Euro
  • interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (detrazione Irpef): sono comprese le piattaforme elevatrici che permettono alla persona con disabilità di superare le barriere architettoniche
  • veicoli: detrazione Irpef del 19% della spesa e IVA agevolata al 4% per l’acquisto, esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
  • acquisto di ausili tecnici e informatici (detrazione Irpef del 19% e IVA agevolata al 4%)
  • detrazioni per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida per i non vedenti e detrazione Irpef del 19% delle spese a favore dei servizi di interpretariato per i non udenti

L’IVA agevolata nei casi citati si ottiene producendo i documenti e le certificazioni richieste caso per caso.

Chi ha diritto all’IVA agevolata al 4%?

Hanno diritto all’IVA agevolata al 4% le persone non vedenti e non udenti, con disabilità psichica o mentale, che ricevono l’indennità di accompagnamento, le persone disabili con limitazioni gravi della deambulazione o pluriamputati e le persone con capacità motorie ridotte o impedite. 

Cosa rientra nell’IVA agevolata al 4%?

Le persone con disabilità che hanno diritto all’IVA agevolata al 4% possono accedere a essa per l’acquisto di:

  • mezzi utili all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento. Sono compresi tra essi anche protesi, ausili e apparecchi di vario tipo, servoscala, poltrone, e automobili o simili, oltre che le prestazioni per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche
  • sussidi tecnici e informatici che semplifichino l’autosufficienza e l’integrazione, ovvero che aiutino la riabilitazione e che rendano più facile l’accesso a informazione e cultura, la comunicazione con altre persone, il controllo dell’ambiente e l’elaborazione scritta o grafica.

IVA agevolata al 4% per l’acquisto dell’automobile

La normativa dell’Agenzia delle Entrate specifica nel dettaglio le caratteristiche di ciascuna categoria di soggetti aventi diritto all’agevolazione per l’acquisto di un’automobile.

Vanno inoltre considerate:

  • le caratteristiche dell’automobile, che non deve avere cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici se a benzina o ibrido e a 2.800 se diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. Beneficiano dell’IVA al 4% anche gli optional, gli adattamenti alle automobili già in possesso della persona disabile, gli strumenti e gli accessori utili a modificare la vettura
  • la tipologia di veicolo: la normativa specifica quali veicoli godono delle agevolazioni previste per il settore auto (autovetture, autocaravan, motocarrozzette, ecc.) e quali caratteristiche devono avere per godere dei benefici previsti

Se l’acquisto avviene da parte di un familiare della persona con disabilità, quest’ultima deve risultare fiscalmente a suo carico, condizione soddisfatta se il reddito annuo della persona con certificazione di disabilità non supera 2.840,51 Euro. In tutti gli altri casi di intestazione (ad altre persone, società ed enti di vario tipo) l’agevolazione non viene concessa. L’agevolazione IVA per l’acquisto o l’adattamento di un’auto nuova o usata si ottiene solo una volta nel corso di quattro anni a partire dalla data di acquisto: uniche eccezioni sono la demolizione o il furto e il mancato ritrovamento dell’automobile.

IVA agevolata per optional, adattamenti e riparazioni dei veicoli

L’IVA ridotta al 4% si applica anche a:

  • acquisto di optional insieme al veicolo
  • prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, che la persona con disabilità possedeva già, anche se superano i limiti di cilindrata imposti
  • cessioni di strumenti e accessori usati per l’adattamento 
  • riparazione degli adattamenti effettuati sulle automobili delle persone con disabilità e cessioni dei ricambi

IVA agevolata per l’acquisto di automobili in leasing

Si può usare l’agevolazione dell’IVA ridotta al 4% per acquistare veicoli in leasing solo se si tratta di leasing ‘traslativo’, ovvero se si evidenzia chiaramente che alla fine della locazione il veicolo diventa di proprietà di chi lo utilizza.

Per la stipula del contratto è necessario fornire all’Agenzia delle Entrate la documentazione e i dati identificativi rispettivamente da parte di chi beneficia dell’agevolazione e della società di leasing.

A partire dalla data di stipula chi ne beneficia:

  • per i quattro anni successivi non può riutilizzare il beneficio
  • per i due anni successivi deve mantenere l’automobile

L’esenzione dal pagamento del bollo, permanente

Chi acquista un veicolo, che rientra nelle caratteristiche elencate sopra, può fare richiesta di esenzione dal pagamento del bollo. La richiesta va presentata una sola volta, il primo anno, entro 90 giorni prima dalla scadenza del pagamento, ed è valida in modo permanente.

Non è necessario esporre nessun avviso o contrassegno sull’auto, che indichi l’esenzione.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Per gli stessi veicoli, le persone con disabilità – ad eccezione di sordi e non vedenti – non devono pagare l’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), solitamente necessaria per registrare i passaggi di proprietà.

L’esenzione è valida n caso di veicolo nuovo, usato, nonché nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare che ha a carico la persona con disabilità. L’agevolazione va chiesta al PRA territoriale.

Come richiedere l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di un auto

Ecco la documentazione che deve presentare la persona disabile per poter acquistare un’automobile con IVA agevolata.

  1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:
  • per il non vedente e il sordo, serve un certificato che attesta la sua condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica
  • per la persona con disabilità psichica o mentale, comprese persone affette da sindrome di Down, serve
    • il “verbale di accertamento dell’handicap”, rilasciato dalla Commissione medica dell’Asl (o da Asl-Inps), che attesta la disabilità grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), psichica o mentale
    • il “certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento” (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), rilasciato dalla Commissione che attesta l’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990
  • per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, serve il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl che attesta la gravità della patologia e “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”

La circolare n. 21 del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate indica altre precisazioni riguardo alla documentazione necessaria.

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
    Questa dichiarazione serve a dimostrare che l’agevolazione non è già stata usata nei quattro anni precedenti la data di acquisto. Per l’acquisto bisogna consegnare, entro quattro anni, il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA.
  2. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
    Dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto nel caso in cui il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità.

Le semplificazioni della legge 5 del 2012

In base a quanto contenuto nell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, i verbali di accertamento dell’invalidità delle Commissioni mediche integrate devono dimostrare, oltre allo stato di invalidità e/o disabilità, anche che esistano i requisiti richiesti:

  • dal Codice della Strada per fare richiesta del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità
  • dalle norme fiscali per usufruire delle agevolazioni per acquistare i veicoli 

Le regole per chi non ha limitazioni gravi

È un set di norme specifiche per le persone con disabilità che non hanno limitazioni gravi alla loro capacità di deambulare: il diritto alle agevolazioni vale solo per l’adattamento dell’auto alle necessità della persona e non è vincolato all’indennità di accompagnamento. Fanno eccezione i minori in situazione di gravità, per i quali l’adattamento dell’automobile non è obbligatorio.

In questo caso le regole indicano che il veicolo deve essere adattato prima dell’acquisto e che l’IVA al 4% è applicata anche all’acquisto degli accessori e degli strumenti necessari ad adattare il mezzo e ai corrispettivi dovuti alle officine che eseguono i lavori di adattamento.

L’adattamento dell’automobile

L’adattamento del veicolo è fondamentale per le persone con ridotte o impedite capacità motorie per poter richiedere tutte le agevolazioni (IVA, Irpef, bollo e imposta di trascrizione). 

In seguito al collaudo presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, gli adattamenti devono essere presenti nella carta di circolazione.

Gli adattamenti permettono alla persona con disabilità di accedere al veicolo e possono riguardare modifiche a:

  • comandi di guida, rispettando le indicazioni della Commissione medica locale
  • carrozzeria o sistemazione interna

La documentazione per ottenere l’IVA al 4%

Per ottenere l’IVA al 4%, oltre alla fattura conforme obbligatoria emessa dal rivenditore (anche degli accessori acquistati per l’adattamento) sono necessari questi documenti:

  • fotocopia della patente speciale, se guidatori
  • modulo di autocertificazione per IVA agevolata, che attesta le capacità motorie ridotte permanenti e eventuale autodichiarazione di essere fiscalmente a carico di chi acquista il veicolo
  • fotocopia del libretto di circolazione del veicolo
  • copia della certificazione di handicap o invalidità

Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, al posto della fotocopia della patente di guida e del certificato che attesta le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare soltanto la copia della patente, se contiene l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) per il veicolo, prescritti dalle commissioni mediche locali indicate nell’art. 119, comma 4, del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992).

IVA agevolata per l’acquisto di ausili tecnici e informatici

La definizione di “ausili tecnici e informatici” comprende:

  • protesi e ausili per le persone che hanno menomazioni permanenti, apparecchi ortopedici, oculistici o acustici, protesi dentarie
  • apparecchi per persone sorde
  • poltrone e altri ausili simili dotati di motore o altri meccanismi per il movimento, destinati a persone che non deambulano
  • prestazioni rese per superare o abbattere le barriere architettoniche
  • ausili che permettono di superare le barriere architettoniche alle persone con capacità motorie ridotte o impedite: ne fanno parte anche i nostri montascale a pedana e a poltroncina e i miniascensori
  • supporti tecnici meccanici, elettronici e informatici, che agevolano l’autosufficienza, l’integrazione o la riabilitazione delle persone “limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. Possono essere supporti comuni, come un fax, un modem, un computer o un tablet, un telefono a viva voce, pensati per una funzione specifica

I non vedenti hanno diritto all’IVA agevolata anche per l’acquisto di prodotti editoriali come giornali, quotidiani e libri (anche in versione audio).

La persona che necessita di uno o più ausili tecnici e informatici e di accedere all’IVA agevolata, deve presentare i documenti richiesti al venditore prima dell’acquisto:

  • copia del certificato medico per IVA agevolata rilasciato dall’ASL che specifica che l’invalidità è permanente e di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio
  • una copia del titolo edilizio abilitativo da richiedere al Comune, nel caso di pratiche edilizie comunali per l’installazione di ausili destinati al superamento delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui non sia chiaro il collegamento tra il sussidio e la menomazione permanente è necessario presentare anche la certificazione rilasciata dal medico curante dell’ASL che indichi l’utilità del supporto per la persona che lo richiede, vista la sua condizione.

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