Miniascensori e condominio: la normativa

Installare il miniascensore in condominio per abbattere le barriere architettoniche. Cosa dice la legge?
Rampe, servoscala, miniascensore (o piattaforma elevatrice) sono tutti sistemi pratici e facili da adottare per abbattere le barriere architettoniche nei piccoli condomini. L’accessibilità in questi edifici è un problema sempre più sentito, soprattutto dai condòmini degli ultimi piani e da chi ha una disabilità. Di solito, infatti, sono proprio queste persone le prime ad informarsi su come installare un miniascensore in condominio e sulla normativa che regola questo intervento, perché esposte più degli altri al disagio di dover affrontare quotidianamente le scale.
Molti condomini di pochi piani sono stati costruiti prima del 1989 quando l’attenzione all’accessibilità era molto scarsa. Dopo quella data, con la legge n.13/1989 e il Decreto Ministeriale 236/1989 sul superamento delle barriere architettoniche, i criteri sono molto cambiati: sono stati introdotti l’obbligo di installare l’ascensore negli edifici con più di due piani fuori terra e una serie di incentivi per migliorare l’accessibilità.
Chi vive in un condominio più datato e desidera installare una piattaforma elevatrice, deve verificare che gli spazi interni o esterni siano sufficienti, preservando il decoro dell’immobile e i diritti degli altri condòmini.
Vediamo cosa prevede la normativa sull’installazione del miniascensore in condominio.
Installazione del miniascensore: delibera condominiale e ripartizione delle spese
Se un condòmino vuole rimuovere le barriere architettoniche nel proprio condominio installando un miniascensore – o se lo spazio non basta, installando un montascale -, deve presentare una richiesta scritta . all’’amministratore condominiale che convoca un’assemblea per deliberare l’esecuzione dei lavori.
Secondo l’articolo 1136 e l’articolo 1120 del Codice Civile, poi modificati dall’art. 14 L. 11.12.2012, n. 220, l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno un 1/3 del valore dell’edificio. La delibera viene approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea approva i lavori, le spese devono essere ripartite tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà. Se invece respinge la proposta o se entro tre mesi dalla richiesta l’assemblea non si pronuncia in merito, l’intervento potrà comunque essere effettuato a spese del condomino o dei condòmini che lo richiedono.
C’è anche un’altra possibilità.
Il condòmino o i condòmini interessati possono procedere in autonomia, senza ottenere l’approvazione formale del condominio e installare il miniascensore sostenendo tutte le spese, purché vengano rispettate le condizioni previste nel Codice Civile agli articoli 1120 e 1121, ovvero l’installazione non deve:
- recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio
- alterare il decoro architettonico
- rendere altre parti dell’edificio inservibili all’uso anche di un solo condomino
L’installazione del miniascensore non deve ledere i diritti dei condòmini a luce, veduta, godimento e utilizzo degli spazi comuni, per esempio il garage, il cortile, la rimessa delle biciclette. Non deve quindi ostacolarne gli spostamenti, ridurre l’illuminazione o impedire loro di aprire le finestre e sporgersi. Inoltre, non deve rovinare il decoro dell’immobile per non ledere il suo valore economico.
Una volta stabilito che i lavori possono iniziare, bisogna tenere conto del tipo di miniascensore da installare – esterno o interno -, del valore storico-paesaggistico dell’edificio e quindi dei permessi da richiedere, che variano a seconda del caso.
I permessi necessari: miniascensore interno ed esterno
Secondo il DM 2 marzo 2018 (Glossario unico per le opere di edilizia libera), gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra i lavori di edilizia libera. Pertanto l’installazione di miniascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe – che rientrano tra le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche – non richiedono particolari permessi per l’avvio dei lavori, a meno che non incidano sulla struttura portante.
Dunque i miniascensori da esterno e i miniascensori da interno che possono modificare la struttura dell’edificio non rientrano nelle opere di edilizia libera e per procedere con la loro installazione è obbligatorio presentare la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Inoltre, quasi tutte le opere che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche e che rientrano nell’edilizia libera non hanno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica, ad eccezione del miniascensore da esterno, per cui è possibile che siano necessari particolari permessi:
- se la piattaforma elevatrice non è visibile dallo spazio pubblico ed è posta su un edificio non vincolato, basta la CILA, perché non modifica l’estetica della facciata esterna
- se invece è visibile dallo spazio pubblico, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata
- se il miniascensore viene installato su un edificio di interesse storico-artistico, soggetto a tutela monumentale, va richiesto anche il nulla osta della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio competente
Gli adempimenti di legge da rispettare sono molti e dipendono dal singolo caso, meglio affidarsi a dei professionisti esperti fin da subito. I consulenti KONE a voi più vicini sono a disposizione nella scelta della soluzione più adatta alle caratteristiche del vostro condominio.