Miniascensori e condominio: la normativa

Rampe, servoscala, miniascensori (o piattaforma elevatrice) sono tutti sistemi pratici e facili da adottare per abbattere le barriere architettoniche nei piccoli condomini. L’accessibilità in questi edifici è un problema sempre più sentito, soprattutto da condomini degli ultimi piani e da chi ha una disabilità.
Di solito, sono proprio queste persone le prime a informarsi su come installare un miniascensore in condominio e sulla normativa che regola questo intervento, perché più esposte al disagio di dover affrontare quotidianamente le scale.
- Quando è obbligatorio l’ascensore in un condominio?
- Installare un miniascensore in condominio tramite assemblea
- Installare un ascensore in condominio senza approvazione condominiale
- Permessi per l’installazione di un miniascensore in condominio
- Installazione miniascensore esterno: la normativa
- Il personale KONE più vicino a te
Quando è obbligatorio l’ascensore in un condominio?
Molti condomini di pochi piani sono stati costruiti prima del 1989 quando l’attenzione all’accessibilità era molto scarsa. Dopo quella data, con la legge n.13/1989 e il Decreto Ministeriale 236/1989 sul superamento delle barriere architettoniche, i criteri sono cambiati. Sono stati introdotti l’obbligo di installare l’ascensore nei nuovi edifici con più di due piani fuori terra e una serie di incentivi per migliorare l’accessibilità.
Chi vive in un condominio più datato e desidera installare una piattaforma elevatrice, deve verificare che gli spazi interni o esterni siano sufficienti, preservando il decoro dell’immobile e i diritti delle altre persone che vivono nel condominio.
Vediamo cosa prevede la normativa sull’installazione del miniascensore in condominio.
Installare un miniascensore in condominio tramite assemblea
Se una persona che vive in condominio vuole rimuovere le barriere architettoniche nel proprio condominio installando un miniascensore – o se lo spazio non basta, installando un montascale -, deve presentare una richiesta scritta all’amministratore condominiale che convoca un’assemblea per deliberare l’esecuzione dei lavori.
L’articolo 1136 del Codice Civile regola le modalità di costituzione e validità delle deliberazioni assembleari in condominio; mentre l’articolo 1120 regola le innovazioni che possono essere apportate alle parti comuni dell’edificio.
Questi due articoli sono stati poi modificati dall’art. 14 L. 11 dicembre 2012 n° 220. Quest’ultimo stabilisce che l’assemblea è regolarmente costituita se partecipa un numero di condòmini sufficienti a rappresentare i 2/3 del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno un 1/3 del valore dell’edificio. La delibera viene approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza delle persone intervenute e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea approva i lavori, le spese devono essere ripartite tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà. Se invece respinge la proposta o se entro tre mesi dalla richiesta l’assemblea non si pronuncia in merito, l’intervento potrà comunque essere effettuato a spese di chi lo ha richiesto.
C’è anche un’altra possibilità.
Installare un ascensore in condominio senza approvazione condominiale
La persona interessata che vive in condominio può procedere in autonomia, senza ottenere l’approvazione formale del condominio e installare il miniascensore sostenendo tutte le spese, purché vengano rispettate le condizioni previste nel Codice Civile agli articoli 1120 e 1121, ovvero l’installazione non deve:
- recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio
- alterare il decoro architettonico
- rendere altre parti dell’edificio inservibili all’uso anche di una sola persona che abita nel condominio
L’installazione del miniascensore non deve ledere i diritti di luce, veduta, godimento e utilizzo degli spazi comuni, per esempio il garage, il cortile, la rimessa delle biciclette. Non deve quindi ostacolarne gli spostamenti, ridurre l’illuminazione o impedire loro di aprire le finestre e sporgersi. Inoltre, non deve rovinare il decoro dell’immobile per non ledere il suo valore economico.
Una volta stabilito che i lavori possono iniziare, bisogna tenere conto di questi fattori:
- tipo di miniascensore da installare – esterno o interno
- disponibilità di spazio e dimensioni del miniascensore
- valore storico-paesaggistico dell’edificio
- permessi da richiedere, che variano a seconda del caso.
Permessi per l’installazione di un miniascensore in condominio
Secondo il DM 2 marzo 2018 (Glossario unico per le opere di edilizia libera), gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra i lavori di edilizia libera. Pertanto l’installazione di miniascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe – che rientrano tra le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche – non richiedono particolari permessi per l’avvio dei lavori, a meno che non incidano sulla struttura portante.
I miniascensori da esterno e i miniascensori da interno che possono modificare la struttura dell’edificio non rientrano nelle opere di edilizia libera e per procedere con la loro installazione è obbligatorio presentare la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Installazione miniascensore esterno: la normativa
Quasi tutte le opere che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche e che rientrano nell’edilizia libera non hanno bisogno dell’autorizzazione paesaggistica, ad eccezione del miniascensore da esterno, per cui è possibile che siano necessari particolari permessi.
Miniascensori esterni non visibili dallo spazio pubblico
Se la piattaforma elevatrice non è visibile dallo spazio pubblico ed è posta su un edificio non vincolato, basta la CILA, perché non modifica l’estetica della facciata esterna. Come anticipato, anche in questo caso la piattaforma non deve ledere i diritti di veduta, luce e uso degli spazi comuni, oltre a rispettare il decoro dell’immobile.
Miniascensori esterni visibili dallo spazio pubblico
Se il miniascensore è visibile dallo spazio pubblico, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata. L’amministrazione comunale trasmetterà i documenti telematici alla Soprintendenza e la procedura dovrà concludersi entro 60 giorni.
Edificio di interesse storico-artistico
Se il miniascensore esterno viene installato su un edificio di interesse storico-artistico, soggetto a tutela monumentale, va richiesto anche il nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente.
Il personale KONE più vicino a te
Gli adempimenti di legge da rispettare sono molti e dipendono dal singolo caso, meglio affidarsi a professionisti esperti fin da subito. Il personale KONE più vicino è a disposizione nella scelta della soluzione più adatta alle caratteristiche del tuo condominio.