Barriere architettoniche: persone disabili e normativa

Le barriere architettoniche: cosa sono

Con l’espressione barriera architettonica si intende qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con difficoltà motorie. Gradini, pendenze, marciapiedi, spazi o passaggi stretti, strade non asfaltate, oggetti sporgenti, elementi costruttivi troppo alti, scale sono solo alcuni esempi di barriere architettoniche che limitano o impediscono alle persone disabili di utilizzare uno spazio o un servizio e di esercitare il diritto individuale all’accessibilità, sancito dalla nostra Costituzione.

Qual è la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche?

In Italia, la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di accessibilità trae origine dalla Costituzione dove, all’articolo 3, si stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Di conseguenza tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter godere di questi diritti e quindi, parlando di barriere architettoniche, di poter “accedere” a un luogo, indipendentemente dalla loro condizione personale.

Da questi principi derivano una serie di norme, fra cui anche quella che, come vedremo, disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche: la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, sia che si tratti di luoghi pubblici che di edifici privati. A questa si aggiunge anche la legge 104/92 che, agli articoli 23 e 24, fissa alcuni dei riferimenti normativi più importanti in materia, compresa la rimozione degli ostacoli nello sport, nel turismo e nelle attività ricreative.

Barriere architettoniche: cosa sono e quali sono?

Un altro riferimento normativo importante nell’ambito dell’accessibilità e delle barriere architettoniche è il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 che, al punto 2, dà la seguente definizione:

“Per barriere architettoniche si intendono:

  1. a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  3. c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”

Dunque, rientrano in questa classificazione ostacoli fisici e sensoriali molto comuni, come, per esempio, scale, marciapiedi e semafori privi di segnale acustico.

Accessibilità, disabilità e diritto alla libertà di movimento

Disabilità e barriere architettoniche sono due concetti usati nello stesso contesto quando si parla di mobilità e di difficoltà temporanee o permanenti che limitano la capacità di movimento di una persona. La Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, identifica con precisione la disabilità come “il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”.

Cos’è l’accessibilità

Un altro termine fondamentale quando si parla di barriere architettoniche è accessibilità, usata come indice di civiltà per un paese che se ne fa carico attraverso leggi e normative. L’accessibilità identifica e riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio, di muoversi liberamente al suo interno e di usufruire di servizi in maniera indipendente. Quindi un luogo o un servizio è accessibile se chiunque, anche in presenza di limitazioni temporanee o permanenti, può viverlo e usarlo al meglio.

Cosa si intende per diritto alla libertà di movimento

Si parla di diritto alla libertà di movimento all’interno della propria abitazione così come, per esempio, del diritto di accedere a luoghi e uffici pubblici, di prendere un autobus o la metropolitana, di andare al cinema o di accedere a una spiaggia durante una vacanza, oppure di usare un bagno pubblico.

Ci sono molte condizioni, permanenti o temporanee, che rendono difficile o impossibile per le persone muoversi in libertà e in modo indipendente: la terza età, un incidente dalle conseguenze più o meno gravi, i nove mesi di gravidanza durante i quali una donna è più attenta a spostarsi e viaggiare in sicurezza. Abbattere le barriere architettoniche è quindi una scelta da cui trae beneficio l’intera società.

La normativa: i tre criteri fondamentali

Come abbiamo già visto, in Italia il riferimento normativo per l’eliminazione delle barriere architettoniche è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236. La legge identifica le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e comprende anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare. La Legge 13/89 prevede anche i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento.

Il decreto attuativo identifica con precisione “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata”, cioè i tre livelli di fruizione degli edifici.

Quali sono i tre livelli di fruizione degli edifici?

I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto, che definiscono il livello di fruizione di un edificio, sono accessibilità, adattabilità e visitabilità.

  • Accessibilità: un edificio e le sue unità immobiliari e ambientali sono accessibili se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita possono entrare, vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia.
  • Visitabilità: i luoghi privati come la casa e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite può raggiungere gli spazi di relazione e almeno un bagno.
  • Adattabilità: uno spazio viene modificato perché sia accessibile e fruibile anche da persone che hanno capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite.

Attraverso questi criteri è anche possibile attribuire un livello qualitativo allo spazio costruito: l’accessibilità indica la possibilità di fruizione totale; la visitabilità rappresenta una forma di accessibilità limitata ma comunque garantita per le funzioni fondamentali; l’adattabilità un livello ridotto di accessibilità.

I parametri tecnici e dimensionali da rispettare e che sono correlati al raggiungimento di questi tre criteri riguardano:

  • le dimensioni minime delle porte 
  • le caratteristiche delle scale 
  • la pendenza delle rampe
  • la presenza di spazi che consentano la rotazione della sedia a rotelle
  • le dimensioni degli ascensori
  • le caratteristiche di un servizio igienico accessibile

Sono requisiti che vanno poi adattati al tipo di edificio e degli spazi a disposizione, e che valgono anche per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. In questi casi è obbligatorio adeguare gli interventi nel rispetto di questi requisiti e della normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un’altra norma fondamentale che è bene richiamare è il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Questo stabilisce anche i criteri di progettazione e accessibilità dei componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni, con tutte le specifiche relative alle funzioni e alle dimensioni (le dimensioni delle porte e l’altezza delle maniglie, il dislivello massimo di un pavimento, l’altezza dei terminali degli impianti – per esempio il citofono) e comprende le categorie, le caratteristiche e le misure dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.

In particolare, il decreto richiama l’obbligo di adattabilità per ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, stabilendo che questa deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal decreto stesso.

Uffici, scuole, ospedali. Gli edifici pubblici

Le barriere architettoniche negli edifici pubblici e il loro abbattimento fanno capo al Decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 “recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. Il decreto stabilisce che tutti gli spazi pubblici – edifici scolastici, ospedali, cinema, teatri e così via – debbano garantire la fruizione a chiunque abbia capacità motoria limitata, che si traduce non solo nell’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche nell’installazione di tutti gli ausili necessari agli edifici pubblici per poterli definire accessibili.

L’Atto della Camera dei Deputati 1013 del 21/10/2013, “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”, ha proposto l’emanazione di un regolamento unico per accorpare, uniformare e dettare con chiarezza le disposizioni tecniche per “gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità”, e per promuovere l’adozione della progettazione universale (Universal Design) per la costruzione di ambienti e prodotti utilizzabili da tutti o almeno dalla maggior parte delle persone. 

Accessibilità negli edifici privati e in condominio

Quando l’edificio privato è un condominio e sono necessari lavori per il superamento delle barriere architettoniche, oltre alla Legge 13/89 entra in gioco anche la Legge 220/2012, che ha adeguato i vecchi articoli del Codice Civile risalenti agli anni Quaranta.  Questa legge ha fissato nuove regole per i condomini e normato gli interventi straordinari come l’abbattimento delle barriere architettoniche, definendo il processo di approvazione durante le assemblee condominiali.

In particolare, è stato introdotto un nuovo quorum deliberativo per le decisioni dell’assemblea condominiale, stabilendo che “i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche.”

Quindi, secondo la legge l’assemblea condominiale è regolarmente costituita se intervengono tanti condomini da rappresentare i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Inoltre, per l’approvazione dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario un numero di voti tale da rappresentare la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Cosa fare se le barriere non vengono eliminate?

Spesso, purtroppo, le barriere architettoniche restano. In alcuni casi è l’ente pubblico preposto che non sempre adempie agli obblighi previsti dalla legge. In altri sono i privati a tralasciare questo aspetto: un caso classico, per esempio, è proprio quello del condominio. 

In queste situazioni, chi decide di far valere il diritto di poter accedere all’edificio può, se l’edificio è pubblico, rivolgersi direttamente alla pubblica amministrazione, scrivendo innanzitutto al proprio sindaco, al difensore civico regionale oppure, in extrema ratio, all’autorità giudiziaria.

Se invece la persona che desidera far valere il proprio diritto ad accedere agli spazi comuni è un condomino, può chiedere che venga indetta un’assemblea per concordare l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio.

Ma in questo caso, chi paga?

Chi paga le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio?

Se l’assemblea approva i lavori, le spese verranno ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi. Tuttavia, secondo l’articolo 1121 del Codice Civile: “qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.”

Inoltre, l’articolo prevede che “se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.”

Se invece l’assemblea non raggiunge il quorum necessario per l’approvazione dei lavori o se non dovesse deliberare l’avvio dei lavori entro 3 mesi, il condomino che ha richiesto l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ha diritto di procedere a proprie spese. In particolare, può installare un servoscala, rampe e altre strutture rimovibili o modificare l’ampiezza delle porte di accesso.

Fortunatamente è sempre possibile richiedere diversi tipi di contributi per realizzare interventi di questo tipo. 

I contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

La legge 13/1989 prevede e definisce i contributi ai quali può accedere chiunque voglia intraprendere un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche in caso di presenza di persone con disabilità motoria e per i non vedenti. Anche l’installazione di montascale e miniascensori fa parte degli interventi che godono dei benefici economici, non solo all’interno di un’abitazione, ma anche nelle parti comuni di un edificio come per esempio le scale all’interno di un condominio.

I contributi sono a fondo perduto, si quantificano in base alla spesa prevista per gli interventi, vanno richiesti al comune di residenza, che effettua le verifiche previste per legge e, se non ci sono impedimenti, li eroga dopo l’emissione delle fatture che certificano gli interventi fatti e le spese sostenute.

Nel caso specifico dell’installazione di un montascale o di una piattaforma elevatrice, si può far ricorso alle agevolazioni fiscali come le detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, i bonus e le altre agevolazioni per il superamento delle barriere architettoniche di cui può beneficiare chi acquista mezzi per la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e l’accompagnamento delle persone con ridotte capacità di movimento autonomo.

È importante verificare se la Legge di Bilancio relativa all’anno in corso prevede agevolazioni per il superamento delle barriere architettoniche e quali interventi vi rientrano.

Per una descrizione dettagliata e sempre aggiornata delle facilitazioni esistenti per l’acquisto di montascale e miniascensori finalizzati a migliorare l’accessibilità delle persone con problemi motori, consulta la sezione dedicata alle agevolazioni fiscali sul sito KONE Motus.

Ma quali sono gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche?

Come eliminare le barriere architettoniche: gli interventi principali

Abbiamo visto che gli interventi per abbattere le barriere architettoniche possono coinvolgere sia gli edifici privati – come il proprio domicilio e il condominio – che gli edifici pubblici, come le scuole, gli ospedali, i luoghi di culto, le biblioteche e così via.

Gli ausili e i sistemi per eliminare gli ostacoli all’accesso e alla fruizione di uno spazio sono comuni a entrambi i casi. È possibile infatti installare rampe, fisse o mobili, montascale per persone disabili oppure miniascensori interni o esterni.

L’accessibilità poi non deve essere limitata “all’ingresso”, ma estesa a tutti gli ambienti, privati e pubblici, partendo dai corridoi e dall’ampiezza delle porte per permettere a chi si sposta con la sedia a rotelle – normalmente larga tra i 50 e i 75 cm – di muoversi agevolmente. Secondo il D.P.R. 384 del ’78, infatti, le porte devono avere una larghezza di 85 – 90 cm: “la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.” Inoltre, l’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm.

Non meno importanti sono i bagni, gli spazi per il ristoro – cucina, mensa, area relax – e per il lavoro. La normativa per realizzare bagni accessibili anche alle persone disabili, per esempio, definisce precisi requisiti da rispettare e che vanno dall’ampiezza delle porte alla posizione delle maniglie, dal dislivello della pavimentazione alla posizione e alle misure dei sanitari, oltre a stabilire quali devono essere gli spazi di manovra per accedere e muoversi all’interno del bagno.

La normativa disciplina tutti gli spazi di vita e di lavoro in cui una persona con disabilità può vivere e indica quali accorgimenti adottare nel dettaglio: dalla realizzazione degli infissi, degli arredi fissi, delle scale e dei balconi, fino alla posizione di comandi elettrici, rubinetti e pulsanti. 

Le soluzioni di KONE Motus per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La gamma dei prodotti KONE Motus comprende soluzioni per abbattere le barriere verticali sia all’interno che all’esterno dell’edificio: montascale a poltroncina e a pedana e miniascensori per persone disabili.

I miniascensori per le persone disabili, in particolare, sono spesso la soluzione più funzionale per rendere accessibili villette, case monofamiliari su più piani, piccoli condomini, uffici, luoghi di lavoro, negozi, bed and breakfast e ambulatori ubicati in edifici storici o risalenti a periodi in cui l’attenzione per l’accessibilità era minore.  

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Scrivici se hai bisogno di informazioni di qualsiasi tipo o vuoi prendere appuntamento con un consulente KONE. Sopralluoghi e preventivi sono sempre gratuiti: elaboreremo per te una simulazione del montascale o dell’ascensore inserito nei tuoi ambienti e ti aiuteremo a scegliere il prodotto e le finiture più adatte.


7 risposte a “Barriere architettoniche: persone disabili e normativa”

  1. Buon giorno, sono Rosanna ho I miei genitori anziani ed entrambi con invalidità vivono nella propria casa composta da zona giorno a piano terra e zona notte al primo piano, vorrei sapere a chi mi devo rivolgere per sapere se hanno delle agevolazioni per adeguare il garage posto a piano terra a camera da letto in quanto non possono più salire la scala ed adeguare il bagno
    Grazie

  2. Buon giorno, sono Roberto disabile, abito al primo piano senza ascensore, sotto il mio appartamento ho un garage. Vorrei collegarli con un ascensore. vorrei sapere se mi spetta il contributo. Grazie

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