Mini ascensore esterno: permessi e tipologie
Quando lo spazio all’interno di un piccolo condominio o di un’abitazione su più livelli non consente l’installazione di un ascensore, il miniascensore esterno è la soluzione migliore per abbattere le barriere architettoniche. Una piattaforma elevatrice risponde alle esigenze di chi ha una disabilità o delle difficoltà motorie e sensoriali ed è anche di aiuto a tutte le persone che abitano nella casa o nel condominio.
Vediamo insieme quando è possibile l’installazione in una casa con due o più piani e quali permessi sono necessari per realizzare un miniascensore esterno.
- Quando non servono permessi per l’installazione
- Non è un’opera di edilizia libera
- I permessi legati a posizione e visibilità
- Il miniascensore non è visibile dallo spazio pubblico: basta la CILA
- Se il miniascensore è visibile dallo spazio pubblico la CILA non basta
- Le ultime novità legislative sulla costruzione dell’ascensore esterno
- Installazione di un mini ascensore esterno in condominio
- Mini ascensori esterni: i prezzi
Quando non servono permessi per l’installazione
Gli interventi che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano fra i lavori di edilizia libera. È il caso dell’installazione di rampe, servoscala o montascale, montacarichi e ascensori interni. Lo conferma il DM 2 marzo 2018 o Glossario unico per le opere di edilizia libera, che inserisce questi interventi fra quelli che non necessitano di alcuna richiesta o approvazione da parte del Comune.
Bisogna, però, distinguere tra miniascensori interni ed esterni: nel caso dei miniascensori interni non servono permessi se l’installazione non incide sulla struttura portante dell’edificio, mentre nel caso del miniascensore esterno bisogna fare diverse valutazioni.
Non è un’opera di edilizia libera
A differenza degli altri interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un miniascensore modifica la sagoma e i volumi del fabbricato. Pertanto, non può rientrare fra i lavori di edilizia libera e può essere installato solo una volta ottenuti i permessi necessari, anche se, come vedremo tra qualche paragrafo, l’ultima sentenza del TAR Lombardia ha introdotto alcune novità importanti proprio in materia di permessi per l’installazione di un ascensore esterno al condominio.
In generale, le autorizzazioni da richiedere per la realizzazione di una piattaforma elevatrice o miniascensore dipendono non solo dalla sua posizione e visibilità, ma anche dalla presenza o meno di vincoli artistici, storici o paesaggistici, ovvero dalla classificazione dell’immobile.
I permessi legati a posizione e visibilità
Il mini ascensore esterno può essere installato in una zona non visibile dalla strada, per esempio all’interno delle parti comuni condominiali, come il cortile, oppure lungo le facciate esterne dell’edificio.
In entrambi i casi è obbligatorio presentare la CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata -, incaricando una figura abilitata a predisporre i disegni e ad asseverare la pratica edilizia per l’installazione del miniascensore, cioè a presentare la richiesta indicando gli interventi previsti e dichiarando che la realizzazione del miniascensore esterno rispetta le norme obbligatorie in ambito antisismico, antincendio, igienico sanitario ed energetico.
In base alla posizione della piattaforma elevatrice esterna e alla presenza o meno di vincoli monumentali, possono servire altri permessi oltre alla CILA.
Il miniascensore non è visibile dallo spazio pubblico: basta la CILA
In questo caso l’installazione della piattaforma elevatrice non incide sull’estetica della facciata esterna dell’edificio e se l’immobile non è sottoposto a vincoli, va presentata solo la CILA. Tuttavia, se si tratta di un condominio, il progetto per la realizzazione del miniascensore non deve ledere il diritto di ogni condomino alla luce e alla veduta, al godimento e all’utilizzo delle parti comuni e deve rispettare il decoro architettonico dell’immobile, per non ridurre il suo valore economico.

Significa che non si possono costruire ostacoli che riducono l’illuminazione all’interno degli appartamenti o che impediscono di aprire le finestre e di sporgersi. Inoltre, la riduzione dello spazio comune causata dall’installazione dell’ascensore è ammessa solo se non impedisce totalmente alle persone di utilizzare alcuni spazi, come il parcheggio.
Se, invece, si tratta di un edificio di interesse storico-artistico, soggetto a tutela monumentale, bisogna chiedere un’ulteriore autorizzazione, presentando il progetto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, che entro 120 giorni deve valutarlo e dare il suo parere. In questo caso, oltre alla predisposizione della CILA, per poter installare il mini ascensore esterno bisogna prima aspettare che la Soprintendenza dia il suo nulla osta. A questo proposito, rimandiamo a un nostro articolo specifico sul tema: installare un miniascensore esterno in un palazzo storico.
Se il miniascensore è visibile dallo spazio pubblico la CILA non basta
Quando il mini ascensore esterno deve essere posizionato su una delle facciate dell’edificio visibili dallo spazio pubblico, la CILA non è l’unico documento da presentare. Vanno richieste autorizzazioni specifiche che, anche in questo caso, dipendono dal valore storico-artistico dell’immobile.

Edificio non soggetto a tutela monumentale
Se l’edificio non è soggetto a tutela monumentale, bisogna presentare al Comune in via telematica la relazione paesaggistica redatta da una figura abilitata e l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (DPR 31/2017). Il Comune a sua volta trasmette questi documenti alla Soprintendenza entro 60 giorni
Edificio sottoposto a tutele
Se, invece, l’edificio è sottoposto a tutele, bisogna chiedere alla Soprintendenza un’autorizzazione per l’esecuzione del lavoro, presentando il progetto e la documentazione in materia di tutela del patrimonio architettonico e di mitigazione del rischio sismico.
Le ultime novità legislative sulla costruzione dell’ascensore esterno
Sentenza del TAR Lombardia: basta la SCIA e c’è deroga alle distanze
Nella sentenza 31/03/2020, n. 580 il TAR Lombardia di Milano ha affermato che non è necessario il permesso di costruire nel caso in cui venga installato un ascensore all’esterno di un condominio, perché si tratta della realizzazione di un volume tecnico necessario a innovare lo stabile.
Secondo il TAR Lombardia questo tipo di opera non determina la creazione di volume o di superficie con rilievo in ambito edilizio e dunque non genera un carico urbanistico autonomo tale da considerarlo una costruzione nel senso stretto del termine.
Inoltre, dato che l’installazione di un ascensore rientra fra le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 sulle distanze minime tra fabbricati e può essere realizzata anche in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di 3 metri di cui agli articoli 873 e 907 del Codice civile (art. 79 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380). Il superamento delle barriere architettoniche serve a rendere fruibile l’immobile sia alle persone con disabilità sia agli anziani e a tutti coloro che, per condizioni personali, possono avere delle difficoltà ad accedere all’edificio.
Infine, dato che il comma 3 dell’art. 77 del D.P.R. 380/2001 – secondo cui la realizzazione dell’ascensore è da prevedere nei fabbricati con più di tre livelli fuori terra -, non stabilisce un obbligo di costruzione all’interno o all’esterno della sagoma dell’edificio, le persone interessate hanno la libertà di valutare come procedere, a patto che la loro scelta sia presa nel rispetto delle prescrizioni sulle distanze fissate dall’art. 79 del D.P.R. 380/2001.
Dunque, in alcuni casi, l’installazione di un mini ascensore esterno può avvenire con una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in deroga anche alle distanze tra fabbricati.
La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce la deroga
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, n. 11930 del 6 maggio 2025 va a modificare ciò che era stato stabilito con la precedente sentenza del TAR Lombardia.
Il caso arrivato in Corte di Cassazione: un vicino che lamentava la lesione del diritto di veduta (art. 907 c.c.) a causa di un ascensore esterno posto su un fabbricato distinto rispetto al suo. Il manufatto esterno che ospita la cabina dell’ascensore è stato considerato dalla Corte come un vero e proprio “fabbricato” che può limitare il diritto di veduta ed essere oggetto di controllo per quanto riguarda le distanze stabilite per legge tra fabbricati.
La Corte ha chiarito che la deroga prevista dall’art. 3 L. 13/1989 (deroga alle distanze per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche) si applica solo in caso di edifici condominiali e quando non riguarda edifici e fondi di proprietari distinti perché viene a mancare la presenza di un bene comune o di un interposto spazio comune. In questi casi, la deroga non vale e bisogna rispettare le distanze definite dalla legge. Mentre nella sentenza del TAR Lombardia la deroga alle distanze era stata ammessa.
Dunque prima di procedere è meglio affidarsi a una figura competente nell’ambito che faccia un sopralluogo e verifichi quale sia la documentazione necessaria per la costruzione del miniascensore.
Installazione di un mini ascensore esterno in condominio
Come abbiamo visto, l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna migliora l’accessibilità del condominio a beneficio di tutte le persone che lo abitano. Pensiamo, per esempio, al mini ascensore esterno posizionato a ridosso dei balconi presenti su una stessa facciata. Tuttavia resta un intervento che richiede il consenso della maggioranza dei condomini.

Prima ancora di presentare la CILA e di chiedere gli eventuali permessi che abbiamo appena riepilogato, occorrerà una delibera condominiale a favore di questo intervento. La ripartizione delle spese sarà divisa fra tutti i condomini sulla base dei millesimi.
Nel caso in cui la maggioranza dei condomini si opponga all’installazione del miniascensore, la legge prevede che chi è a favore dell’intervento possa eseguire i lavori a sue spese, dopo aver informato l’assemblea condominiale. I lavori, però, non devono danneggiare il decoro architettonico dell’edificio, alterarne la stabilità e impedire l’utilizzo di alcune parti comuni.
In tutti i casi risulta indispensabile la consulenza di una figura esperta che potrà valutare il caso specifico e consigliare la soluzione più adatta ad abbattere le barriere architettoniche in condominio, nel rispetto della legge e a tutela di tutte le persone che lo abitano.
Mini ascensori esterni: i prezzi
Se vivi in un piccolo condominio di due o più piani e stai valutando l’installazione di una piattaforma elevatrice o vuoi farti un’idea più precisa del prezzo di un miniascensore, contattaci per ricevere un preventivo dettagliato.
Il nostro personale tecnico KONE è sempre a disposizione per un sopralluogo gratuito a casa tua in modo da stabilire dove posizionare il mini ascensore, darti informazioni sulla possibilità di accedere a eventuali agevolazioni fiscali, rispondere a tutte le tue domande e inviarti un preventivo dettagliato e gratuito.