Mini ascensore esterno: permessi e tipologie

Quando lo spazio all’interno di un piccolo condominio o di un’abitazione su più livelli non consente l’installazione di un ascensore, il miniascensore esterno (o piattaforma elevatrice) è la soluzione migliore per abbattere le barriere architettoniche. Senza contare che un impianto di questo tipo non risponde solo alle esigenze di chi ha una disabilità o delle difficoltà motorie e sensoriali, ma è di aiuto a tutti gli abitanti della casa o del condominio.

Se anche voi vivete in un edificio con due o più piani dove non è possibile installare un ascensore interno, probabilmente vi sarete chiesti se sono necessari dei permessi per realizzare un miniascensore esterno e quali sono.

Non servono permessi per l’installazione

Gli interventi che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano fra i lavori di edilizia libera. È il caso dell’installazione di rampe, servoscala o montascale, montacarichi e ascensori interni. Lo conferma il DM 2 marzo 2018 o Glossario unico per le opere di edilizia libera, che inserisce questi interventi fra quelli che non necessitano di alcuna richiesta o approvazione da parte del Comune. Nel caso dei miniascensori interni non servono permessi, dunque, ma solo se l’installazione non incide sulla struttura portante dell’edificio.

Per quanto riguarda il miniascensore esterno, le cose cambiano.

Non è un’opera di edilizia libera

A differenza degli altri interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un miniascensore modifica la sagoma e i volumi del fabbricato. Pertanto, non può rientrare fra i lavori di edilizia libera e può essere installato solo una volta ottenuti i permessi necessari, anche se, come vedremo fra qualche paragrafo, l’ultima sentenza del TAR Lombardia ha introdotto alcune novità importanti proprio in materia di permessi per l’installazione di un ascensore esterno al condominio.

In generale, però, le autorizzazioni da richiedere per la realizzazione di una piattaforma elevatrice (miniascensore) dipendono non solo dalla sua posizione e visibilità, ma anche dalla presenza o meno di vincoli artistici, storici o paesaggistici, quindi dalla classificazione dell’immobile.

I permessi legati a posizione e visibilità

Il mini ascensore esterno può essere installato in una zona non visibile dalla strada, per esempio all’interno delle parti comuni condominiali, come il cortile, oppure lungo le facciate esterne dell’edificio.

In entrambi i casi è obbligatorio presentare la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), incaricando un professionista abilitato a predisporre i disegni e “asseverare” la pratica edilizia per l’installazione del miniascensore, cioè presentare la richiesta indicando gli interventi previsti e dichiarando che la realizzazione del miniascensore esterno rispetta le norme antisismiche, antincendio, igienico sanitarie ed energetiche obbligatorie.

In base alla posizione della piattaforma elevatrice esterna e alla presenza o meno di vincoli monumentali, servono altri permessi oltre alla CILA.

Il miniascensore non è visibile dallo spazio pubblico: basta la CILA

In questo caso l’installazione della piattaforma elevatrice non incide sull’estetica della facciata esterna dell’edificio e se l’immobile non è sottoposto a vincoli, va presentata solo la CILA. Tuttavia, se si tratta di un condominio, il progetto per la realizzazione del miniascensore non deve ledere il diritto dei condomini alla luce e alla veduta, al godimento e all’utilizzo delle parti comuni e deve rispettare il decoro architettonico dell’immobile, per non ridurre il suo valore economico.

Ascensore condominiale con arrivo al piano su balcone

Significa che non si possono costruire ostacoli che riducono l’illuminazione all’interno degli appartamenti o che impediscono di aprire le finestre e di sporgersi. Inoltre, la riduzione dello spazio comune causata dall’installazione dell’ascensore è ammessa solo se non impedisce totalmente alle persone di utilizzare alcuni spazi, come il parcheggio.

Se invece si tratta di un edificio di interesse storico-artistico, soggetto a tutela monumentale, bisogna chiedere un’ulteriore autorizzazione, presentando il progetto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, che entro 120 giorni deve valutarlo e dare il suo parere. In questo caso, quindi, oltre alla predisposizione della CILA, per poter installare il mini ascensore esterno bisogna prima aspettare che la Soprintendenza dia il suo nulla osta.

A questo proposito, rimandiamo a un nostro articolo: Installare un miniascensore esterno in un palazzo storico.

Il miniascensore è visibile dallo spazio pubblico: servono la CILA e altri permessi

Quando il mini ascensore esterno deve essere posizionato su una delle facciate dell’edificio visibili dallo spazio pubblico, la CILA non è l’unico documento da presentare. Vanno infatti richieste autorizzazioni specifiche che, anche in questo caso, dipendono dal valore storico-artistico dell’immobile.

Palazzo con ascensore esterno fronte strada

Se l’edificio non è soggetto a tutela monumentale, bisogna presentare al Comune in via telematica la relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato e l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (DPR 31/2017). Il Comune a sua volta trasmette questi documenti alla Soprintendenza entro 60 giorni.

Se invece l’edificio è sottoposto a tutele, bisogna chiedere alla Soprintendenza un’autorizzazione per l’esecuzione del lavoro, presentando il progetto e la documentazione in materia di tutela del patrimonio architettonico e di mitigazione del rischio sismico.

L’ultima sentenza sulla costruzione dell’ascensore esterno

In una recente sentenza, il TAR Lombardia (TAR Lombardia Milano 31/03/2020, n. 580) ha affermato che non è necessario il permesso di costruire nel caso in cui venga installato un ascensore all’esterno di un condominio, perché si tratta della realizzazione di un volume tecnico necessario a innovare lo stabile e non una costruzione strettamente intesa.

Quindi, secondo il TAR Lombardia, questo tipo di opera non determina la creazione di volume o di superficie con rilievo in ambito edilizio e dunque non genera un autonomo carico urbanistico.

Inoltre, dato che l’installazione di un ascensore rientra fra le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 sulle distanze minime tra fabbricati e può essere realizzata anche in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 del Codice civile (3 metri) (art. 79 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380). Infatti, prosegue il TAR, il superamento delle barriere architettoniche serve a rendere fruibile l’immobile sia alle persone con disabilità sia agli anziani e a tutti coloro che, per condizioni personali, possono avere delle difficoltà ad accedere all’edificio.

Infine, dato che il comma 3 dell’art. 77 del D.P.R. 380/2001 – secondo cui la realizzazione dell’ascensore è da prevedere nei fabbricati con più di tre livelli fuori terra -, non stabilisce un obbligo di costruzione all’interno o all’esterno della sagoma dell’edificio, gli interessati hanno la libertà di valutare come procedere, purché la loro scelta sia fatta nel rispetto delle prescrizioni sulle distanze fissate dall’art. 79 del D.P.R. 380/2001.

Dunque, in alcuni casi, l’installazione di un mini ascensore esterno può avvenire con una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in deroga anche alle distanze tra fabbricati.

Installazione di un mini ascensore esterno in condominio

Come abbiamo visto, l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna migliora l’accessibilità del condominio a beneficio di tutti gli abitanti dell’edificio. Pensiamo per esempio al mini ascensore esterno posizionato a ridosso dei balconi presenti su una stessa facciata. Tuttavia resta un intervento che richiede il consenso della maggioranza dei condomini.

Ascensore esterno a bordo piscina

Prima ancora di presentare la CILA e di chiedere gli eventuali permessi che abbiamo appena riepilogato, occorrerà una delibera condominiale a favore di questo intervento. La ripartizione delle spese sarà divisa fra tutti i condomini sulla base dei millesimi.

Nel caso in cui la maggioranza dei condomini si opponga all’installazione del miniascensore, la legge prevede che chi è a favore dell’intervento possa eseguire i lavori a sue spese, dopo aver informato l’assemblea condominiale. I lavori, però, non devono danneggiare il decoro architettonico dell’edificio, alterarne la stabilità e impedire l’utilizzo di alcune parti comuni.

In tutti i casi risulta indispensabile la consulenza di un professionista esperto che potrà valutare il caso specifico e consigliare la soluzione più adatta ad abbattere le barriere architettoniche in condominio, nel rispetto della legge e a tutela di tutte le persone che vi abitano.

Vivete in un piccolo condominio e state valutando l’installazione di una piattaforma elevatrice, o forse volete farvi un’idea più precisa del prezzo di un miniascensore?

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