Come superare i gradini all’ingresso di un edificio
Favorire l’ingresso delle persone anziane e disabili a condomini e luoghi pubblici
I luoghi pubblici come negozi, palestre, hotel e uffici dovrebbero essere raggiungibili da tutti. Molte volte però non lo sono. Lo stesso accade in alcuni condomini che hanno molte scale e sono sprovvisti di qualsiasi alternativa ad esse.
Capita che mamme col passeggino non riescano ad entrare in un negozio perché non possono superare i gradini posti all’ingresso o che anziani e persone su sedie a rotelle debbano rinunciare a fare una vacanza perché l’hotel non ha una rampa d’accesso, ma soltanto scalini, difficili da superare per chi ha difficoltà motorie.
Nonostante negli anni lo Stato abbia emanato molte leggi per eliminare il problema, le barriere architettoniche esistono ancora oggi dentro il proprio condominio e nei luoghi pubblici, che per definizione dovrebbero essere accessibili a tutti.
Poter frequentare in autonomia il proprio condominio o un luogo pubblico è importante per tutti, per non sentirsi diversi, ma parte di una collettività. Perché tutti hanno diritto ad una vita sociale al di fuori della propria abitazione.
Vediamo insieme quali sono le misure che leggi e decreti italiani consigliano di adottare – o impongono come obbligo – nei condomini e nei luoghi pubblici – come alberghi, impianti sportivi, luoghi di lavoro e negozi – per permettere l’accesso a tutti: persone anziane con difficoltà motorie, mamme con il passeggino e persone su sedia a rotelle.
Le indicazioni della Legge 104/92 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici
La legge 104/92 riporta i provvedimenti necessari per assicurare che una persona con disabilità possa essere autonoma, integrarsi nella famiglia e nella società e partecipare liberamente a tutte le attività collettive.
L’articolo 23 della stessa legge stabilisce la rimozione di ostacoli per svolgere attività ricreative, sportive e turistiche. Al comma 2 dello stesso articolo vengono date indicazioni alle regioni, ai Comuni e al CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – affinché eliminino le barriere architettoniche e rendano accessibili e fruibili alle persone disabili le strutture sportive e i servizi ad esse legati.
Per l’approvazione delle concessioni per le autostrade e gli impianti di balneazione, la Legge 104/92 stabilisce che questi devono soddisfare il criterio della visitabilità, ovvero garantire il libero accesso anche a chi ha difficoltà motorie.
La legge prevede inoltre pesanti sanzioni in denaro e l’eventuale chiusura temporanea dell’esercizio per chi non applica le indicazioni, in quanto questo rifiuto comporta una discriminazione verso le persone disabili.
Per quanto riguarda la costruzione delle strutture ricreative, sportive e turistiche, se il loro progetto non risulta conforme alle indicazioni riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche, non verrà rilasciato il certificato di agibilità e non sarà possibile proseguire con l’avvio dell’attività.
Le indicazioni per l’accessibilità del Decreto 236/89
Il decreto 236/89 stabilisce i criteri di progettazione da seguire durante la costruzione di un edificio privato e di edilizia residenziale pubblica per garantire:
- l’accessibilità, per cui ogni edificio deve permettere anche ad una persona con ridotta capacità motoria di accedere e muoversi in sicurezza e autonomia
- la visitabilità, ovvero la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico
- l’adattabilità, ovvero la possibilità di modificare gli spazi nel tempo per renderli fruibili ad una persona che ha difficoltà motorie
L’aspetto del Decreto che vogliamo approfondire è l’accessibilità, cioè la possibilità per le persone anziane, o che hanno difficoltà motorie, di superare i gradini all’ingresso e accedere a un edificio privato – la propria casa e il condominio in cui si trova – e a un edificio di edilizia residenziale pubblica.
Le indicazioni fornite dal Decreto sono molte chiare riguardo a cosa si intende per accessibilità di un edificio:
“Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti.”
Per consentire il passaggio di una sedia a rotelle, i percorsi devono essere lineari, senza curve strette od ostacoli che ne riducano la larghezza (almeno 90 cm). Ogni 10 metri di percorso deve esserci uno spazio per permettere l’inversione di marcia. Ad ogni cambio di pendenza è necessario inoltre posizionare una rampa.
La rampa come soluzione per superare i gradini all’ingresso di un edificio
Una delle soluzioni per aiutare una persona anziana o disabile a superare i gradini all’ingresso di un edificio è la realizzazione di una rampa da affiancare ai gradini. Così anche chi ha difficoltà motorie può accedere agevolmente all’edificio.
Il Decreto 236/89 dà indicazioni precise sulla progettazione di una rampa per evitare affaticamenti o infortuni a chi la percorre.
Una rampa deve essere larga 0,90 metri per permettere il passaggio di una persona su sedia a ruote. Se è previsto il passaggio di due persone, la larghezza dovrà essere di 1,50 metri.
Ogni 10 metri deve esserci uno spazio piano di dimensioni 1,50 x 1,50 metri e la pendenza della rampa non deve superare l’8%. Se a fianco c’è un parapetto non pieno, è necessario un cordolo alto almeno 0,10 metri.
La rampa deve essere in materiale antiscivolo ed l evidenziata con segnali appositi per i non vedenti.
Se si vuole posizionare una rampa davanti all’ingresso di un negozio, è meglio chiedere in Comune se è possibile occupare una parte del suolo pubblico e quali sono gli eventuali costi. In alternativa alla rampa fissa è possibile optare per una rampa mobile da posizionare all’apertura e rimuovere al momento della chiusura del negozio.
Altre soluzioni: l’installazione di un montascale o di un miniascensore
Quando i gradini da superare sono molti, un’alternativa alla rampa è il montascale a poltroncina, come Vivace di KONE Motus.
La legge 13/89 infatti prevede che nei condomini si possa installare tutto ciò che aiuti un disabile ad accedere all’edificio, come un servoscala o una struttura mobile.
Il termine tecnico servoscala indica un dispositivo che permette di superare le scale. Comunemente viene chiamato montascale.
Il montascale si installa sia all’interno sia all’esterno e si adatta a qualsiasi tipo di scala. Occupa poco spazio, è silenzioso e discreto e si inserisce in modo armonioso in ogni ambiente. La poltroncina può essere personalizzata nelle finiture e nei colori.
Un’altra soluzione è creare un’entrata apposita che permetta a persone con difficoltà motorie di utilizzare un miniascensore.
I gradini posti all’ingresso di un edificio sono un problema superabile in vari modi: con una rampa, fissa o mobile, con l’installazione di un montascale o di un miniascensore.
Ognuna di queste soluzioni agevolerà il movimento in autonomia e senza fatica non solo di anziani e disabili, ma anche di mamme con il passeggino e di persone che hanno subito infortunio.