L’abbattimento delle barriere nel glossario unico di edilizia libera

È ufficialmente operativo il “Glossario unico di edilizia libera”, pubblicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, entrato in vigore il 23 aprile di quest’anno.

Sono 58 in totale le opere che, a partire da questa data, sono in regime di edilizia libera. Significa che, per realizzarle, non servono autorizzazioni come CILA, Scia o permesso di costruire, i cosiddetti titoli abilitativi. Gli interventi dovranno comunque sempre rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e tutte le altre norme che si applicano nella disciplina dell’attività edilizia: antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di protezione dal rischio idro-geologico, di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Eliminare le barriere architettoniche

Tra le categorie di interventi edilizi che non necessitano di autorizzazioni, un capitolo a parte è dedicato all’eliminazione delle barriere architettoniche che, come si legge nel decreto, “non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”.

Gli interventi individuati sono installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensore, montacarichi e servoscala; rinnovamento di rampe, di impianti igienici e idro-sanitari e di dispositivi sensoriali. 

Per gli ascensori interni, in particolare, il Glossario specifica che gli interventi (anche di messa a norma) per essere considerati in regime di edilizia libera, non devono incidere sulla struttura portante.

Per quanto riguarda, invece, l’ascensore esterno, ogni intervento di realizzazione di un impianto di questo tipo richiede la CILA (Comunicazione Inizio Attività Asseverata) in quanto può alterare la sagoma dell’edificio.

Quasi tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche compresi nel regime di edilizia libera sono esenti da “autorizzazione paesaggistica”, eccetto per le rampe esterne, nel caso in cui il dislivello superi 60 cm. In questo caso va richiesta l’autorizzazione paesaggistica “semplificata”, necessaria anche per la realizzazione di ascensori esterni quando questi risultano visibili dallo spazio pubblico.

Le detrazioni di cui si può usufruire

Gli interventi di accessibilità, pur rientrando tra le opere di edilizia libera, usufruiscono della detrazione del 50% prevista dal Bonus ristrutturazione. Stessa agevolazione è prevista per l’installazione di tutti gli strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione. La detrazione si applica solo sulle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e non su quelle per l’acquisto degli strumenti.

In concreto, il Glossario Unico serve a fare chiarezza nel “mare magnum” di piccoli interventi di miglioramento e manutenzione che nel Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001) sono indicati in maniera generica, generando confusione e un’applicazione differenziata e con ampio margine di discrezione da parte di Comuni e Regioni.

Se da una parte il Glossario riunisce in un unico elenco, chiaro e semplificato, le informazioni utili ai cittadini, dall’altra illustra in modo preciso tutti i casi “limite” per i quali, da questo momento in poi, i Comuni non potranno più imporre vincoli, ovvero quando è applicabile il regime di edilizia libera.

Chiarezza e semplificazione ancora più necessarie, se è possibile, proprio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

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