Il Decreto 236/89 e i requisiti di una casa in cui vivere bene
Marciapiedi, gradini e passaggi stretti sono solo alcuni degli ostacoli che rendono difficoltoso l’accesso a un edificio o a un ambiente, soprattutto per le persone con difficoltà motorie, ma anche a chi trasporta pesi o ha passeggini e bambini piccoli al seguito.
Queste barriere architettoniche non solo rendono faticose, se non addirittura impossibili, molte attività quotidiane, ma limitano anche la possibilità di muoversi liberamente dentro edifici pubblici e privati. Dal punto di vista legislativo, in Italia la svolta arriva nel 1989, quando entra in vigore la legge 13 del 1989, che ha trovato applicazione nel Decreto Ministeriale 236/89 (D.M. 236/89).
- Indicazioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche
- Quando si applica il DM 236/89
- Quali sono le barriere architettoniche secondo il DM 236/89
- Accessibilità, visitabilità, adattabilità: tre livelli di fruizione
- Criteri progettuali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- Articoli finali del D.M. 236/89
- Bagno per persone disabili: indicazioni del DM 236/89 per la fruibilità
- Deroghe alle misure minime previste dal Decreto 236/89
- Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
- Vivere bene nella propria casa con le soluzioni KONE Motus
Indicazioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche
La legge 13/89 riporta le “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Il decreto ministeriale 236/89, invece, indica le “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità” degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con lo stesso obiettivo indicato dalla legge 13: superare ed eliminare le barriere architettoniche. Vediamo quali sono i principali contenuti del decreto e i suoi articoli più rilevanti.
Quando si applica il DM 236/89
L’articolo 1 del D.M. 236/89 stabilisce l’ambito entro cui deve essere applicato il decreto:
- costruzione di edifici privati (residenziali, non residenziali e di edilizia residenziale convenzionata) e dei loro spazi di pertinenza
- costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, e dei loro spazi di pertinenza
- ristrutturazione di edifici privati residenziali, non residenziali, di edilizia residenziale e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata – anche se gli immobili sono stati realizzati prima del 1989 – e dei loro spazi di pertinenza.
Quali sono le barriere architettoniche secondo il DM 236/89
L’articolo 2 dà una serie di definizioni, tra cui quella di barriere architettoniche, di unità ambientale, di unità immobiliare, di edificio esistente e di parti comuni. In questo articolo riprendiamo solo la definizione di barriere architettoniche, per le altre rimandiamo alla lettura del testo del D.M. 236/89 in Gazzetta Ufficiale.
Per barriere architettoniche si intendono:
- “a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”
Inoltre, l’articolo 2 definisce i tre requisiti fondamentali per vivere bene in casa: accessibilità, visitabilità e adattabilità, che illustreremo nei prossimi paragrafi.
Accessibilità, visitabilità, adattabilità: tre livelli di fruizione
L’articolo 3 del decreto 236/89 entra nel dettaglio e chiarisce i requisiti previsti per i tre livelli di qualità dello spazio costruito:
- laccessibilità è il livello più alto dal punto di vista qualitativo, perché permette di fruire di tutto lo spazio costruito.L’accessibilità deve essere garantita:
- negli spazi esterni
- nelle parti comuni
- almeno nel 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento
- negli ambienti destinati ad attività sociali (scuole, ospedali, teatri, impianti sportivi…)
- negli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio.
- la visitabilità, invece, corrisponde a un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, per permettere anche alle persone con difficoltà motorie o sensoriali di mantenere ogni tipo di relazione fondamentale. La visitabilità deve essere garantita in tutte le unità immobiliari, qualsiasi sia la loro destinazione, salvo alcuni casi elencati al comma 3.4 del decreto.
- l’adattabilità, infine, qualitativamente occupa il livello più basso. L’adattabilità è un’accessibilità potenziale perché si riferisce alla possibilità di modificare gli spazi affinché possano essere completamente accessibili anche a persone con disabilità. L’adattabilità deve essere garantita in ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, in tutte le parti e nelle componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità o la visitabilità, salvo le deroghe consentite dal decreto.
Accessibilità, visitabilità e adattabilità sono i concetti chiave del decreto 236/89 e fissano i requisiti che non possono mancare in un edificio.
Vediamo come viene inteso ognuno di questi tre concetti e come si traducono nella pratica le indicazioni che ogni progettista deve seguire, in fase di nuova costruzione e di ristrutturazione.
Criteri progettuali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Il requisito di accessibilità
Il decreto 236/89 definisce l’accessibilità come “la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”
L’accessibilità deve essere garantita negli spazi esterni e nei luoghi comuni.
Il decreto dà chiare indicazioni su come progettare ogni elemento di una casa perché questa risulti accessibile a tutte le persone. Soffermiamoci, in particolare, su quegli elementi che se non progettati adeguatamente risultano essere dei veri e propri ostacoli:
- le scale devono avere un andamento regolare; dev’esserci lo stesso numero di gradini per ogni piano e ogni gradino deve avere alzata e pedata uguali agli altri; la pedata deve essere realizzata con un materiale che garantisce l’aderenza
- le rampe devono avere una pendenza tale da poter essere percorse da persone in carrozzella senza affaticarsi
- l’ascensore deve avere una cabina abbastanza grande da poter ospitare una persona in carrozzella; deve essere dotato di un citofono, un campanello d’allarme e una luce d’emergenza.
All’art. 3.2 viene precisato che:
“Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.”
Dunque, anche chi vive in un appartamento che si trova all’interno di un piccolo condominio di tre piani può richiedere, quando ne avrà la necessità, che all’interno del vano scala venga installato un ascensore in modo da poter accedere liberamente al suo appartamento.
L’articolo 4 del decreto, poi, entra nel merito dei criteri di progettazione per l’accessibilità delle unità ambientali e degli spazi esterni, elencando i requisiti di porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali (corridoi e passaggi), scale, rampe, ascensore, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, parcheggi e segnaletica.
Il requisito di visitabilità
Il decreto 236/89 definisce la visitabilità come “la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.”
La visitabilità è un livello di accessibilità limitato ad alcune parti dell’edificio o dell’immobile che permette anche a persone con ridotta capacità motoria di avere ogni tipo di relazione fondamentale. Affinché tutte le persone possano avere ogni tipo di relazione fondamentale il decreto stabilisce parametri tecnici e dimensionali precisi come la dimensione minima delle porte, il dimensionamento dei servizi igienici per garantire lo spazio di manovra che necessita chi si sposta in carrozzella.
Gli edifici residenziali possono essere considerati visitabili se anche una persona in carrozzella può muoversi liberamente al loro interno e accedere al soggiorno, alla camera da pranzo, ad almeno un bagno e ai percorsi di collegamento tra un piano e l’altro.
Non solo case e condomini. L’articolo 5 del decreto indica i criteri di progettazione per la visitabilità anche in sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, strutture ricettive, luoghi per il culto e altri luoghi aperti al pubblico.
Il requisito di adattabilità
“ […] la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.” È questa la definizione di adattabilità che fornisce il Decreto 236/89.
Secondo l’articolo 6 del decreto, un edificio di nuova costruzione viene considerato adattabile quando i lavori eseguiti nel tempo, che non toccano né la struttura portante né gli impianti, possono renderli adeguati e accessibili a persone che hanno ridotte capacità di movimento o che si muovono in carrozzella. Nella progettazione, in particolare, bisogna fare attenzione a come si posizionano e si dimensionano i servizi, i disimpegni e le porte.
Devono esserci le condizioni perché in futuro si possano installare sistemi di sollevamento come un miniascensore o – qualora la scala non lo permettesse – di un montascale a pedana.
Articoli finali del D.M. 236/89
Specifiche su accesso a percorsi orizzontali e corridoi
All’articolo 8, il decreto elenca le specifiche funzionali e dimensionali degli spazi di manovra necessari per le persone in sedia rotelle, e le caratteristiche di porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali e corridoi, scale, rampe, ascensori, servoscala, autorimesse e parcheggi.
La licenza di abitabilità o di agibilità
All’articolo 9, indica le soluzioni tecniche conformi, mentre al 10 definisce i requisiti da rispettare nel redigere gli elaborati tecnici. All’11 sancisce l’obbligo per il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità, di accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge e nel caso, di richiedere al proprietario dell’immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
Bagno per persone disabili: indicazioni del DM 236/89 per la fruibilità
Il Decreto 236/89 dà indicazioni precise sulle dimensioni minime dei bagni per garantirne la piena fruibilità e autonomia anche per le persone con disabilità. L’obiettivo è creare un ambiente accessibile, funzionale e sicuro. Le indicazioni più importanti riguardano:
- spazio di manovra per consentire uno spazio di manovra per chi si muove con una sedia a rotelle in modo da permettere la rotazione completa della carrozzina all’interno
- accessibilità di tutti i sanitari: lavabo, WC e doccia devono essere facilmente raggiungibili e utilizzabili
- maniglie e ausili di sostegno orizzontali e verticali vicino al WC e alla doccia, per facilitare gli spostamenti
- doccia a filo pavimento o con un piatto doccia molto basso in modo da permettere l’accesso con sedia a rotelle o sedia da doccia
- porta con larghezza minima che consenta il passaggio della sedia a rotelle e con apertura verso l’esterno o porta scorrevole.
Il rispetto di queste indicazioni per il bagno assicura dignità e autonomia alle persone con mobilità ridotta e rende ogni casa accessibile e fruibile secondo il Decreto 236/89.
Deroghe alle misure minime previste dal Decreto 236/89
Per garantire l’applicazione dei tre livelli di qualità, il Decreto 236/89 stabilisce dimensioni minime che devono essere rispettate nella progettazione e realizzazione degli edifici e dei loro ambienti. Questi parametri definiscono in numeri i requisiti per la casa e sono fondamentali perché gli spazi siano fruibili da persone con diverse capacità motorie e sensoriali.
Lo stesso Decreto prevede la possibilità di deroghe a misure minime e specifiche tecniche per garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli ambienti in situazioni particolari in cui, a causa di condizioni oggettive l’applicazione integrale, risulta impossibile o troppo gravosa.
Come, per esempio, nel caso di:
- edifici residenziali fino a tre livelli fuori terra nel caso di installazione di dispositivi per l’accesso ai piani superiori
- locali tecnici e parti di edificio che non possono essere realizzati senza barriere architettoniche
- interventi di ristrutturazioni su edifici esistenti che potrebbero danneggiare il valore storico ed estetico dell’edificio vincolato come bene da tutelare
Affinché venga garantita la fruizione dell’edificio anche a chi ha difficoltà motorie, in questi casi è necessario che la richiesta di deroga venga motivata e documentata da un tecnico abilitato e approvata dalle autorità competenti.
Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Il Decreto 236/89 suggerisce interventi pratici essenziali per abbattere le barriere architettoniche e garantire i tre livelli di fruizione degli edifici tra cui:
- l’installazione di ascensori, miniascensori (elevatori domestici) o piattaforme elevatrici e montascale per superare dislivelli e garantire l’accesso ai piani superiori o a ingressi rialzati
- realizzazione o adeguamento di rampe con pendenze e larghezze che le rendano facilmente percorribili anche per chi si muove su sedia a rotelle
- allargamento di porte interne ed esterne, installazione di porte scorrevoli o a libro, eliminazione di soglie
- ristrutturazione del bagno per ampliare gli spazi di manovra e migliorare l’autonomia anche all’interno di questo spazio
- modifica di percorsi interni ed esterni per garantire la sicurezza e la fruibilità
- riposizionamento di interruttori, prese elettriche e comandi a un’altezza accessibile, installazione di videocitofoni o sistemi domotici
Questi interventi contribuiscono a rendere la casa un luogo sicuro, confortevole e accessibile a chiunque, in accordo con i requisiti per la casa stabiliti dal Decreto.
Vivere bene nella propria casa con le soluzioni KONE Motus
La casa a più piani può rendere difficile, talvolta impossibile, a chi ha difficoltà motorie di spostarsi tra un piano e l’altro. Se, però, chi l’ha costruita avrà rispettato le indicazioni sull’adattabilità, la casa potrà trasformarsi tenendo conto delle nuove esigenze.
Installare un miniascensore
Una soluzione potrebbe essere l’installazione di un miniascensore come Armonico Elettrico di KONE Motus, che occupa uno spazio ridotto e si inserisce in modo elegante in ogni casa, grazie alle tante finiture tra cui scegliere. L’installazione è rapida e spesso non impatta sulle parti strutturali.
L’alternativa del servoscala
Nel caso in cui la scala non permetta l’installazione dell’ascensore, si può optare per l’installazione di un montascale a pedana come Fluido di KONE Motus, adatto al trasporto di persone in carrozzella, richiudibile e installabile su qualsiasi tipo di scala, rettilinea e curvilinea.
Il miniascensore e il servoscala sono soluzioni che con piccole modifiche permettono di adattare la propria casa in caso di diminuzione delle capacità motorie in modo che sia possibile muoversi al suo interno con facilità e vivere sereni.